Un Comune, pur non trovandosi in condizioni di bilancio deficitario, ha visto comminare nei propri confronti con decreto del Prefetto la sanzione della riduzione dell’uno per cento delle entrate correnti, per non avere allegato nel termine previsto la relativa certificazione del rispetto della copertura del costo minimo dei servizi, ed ha visto respingere il ricorso prodotto al TAR avverso il provvedimento prefettizio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2256/2016 depositata il 30/5/2016, ha ritenuto illegittimo il decreto del Prefetto in quanto il comma 2 dell’art. 243 del TUEL sancisce che sono soggetti al controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni serviziesclusivamente gli enti deficitari. Non sono invece applicabili dello stesso articolo il comma 5 che fissa la misura della sanzione di riduzione dell’uno per dento delle entrate ed il comma 6 che assoggetta gli enti locali diversi da quelli deficitari ai controlli centrali, e ciò perché né il comma 5, né il comma 6 richiamano il comma 2, che, ripetesi, circoscrive l’ambito soggettivo testualmente e tassativamente ai soli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie.
Non sussiste, quindi, in tale fattispecie, il diritto di applicare la sanzione per il solo fatto che l’ente non deficitario abbia omesso di allegare la certificazione in questione.