La sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – n.1034 del 15 marzo 2016 – è intervenuta a riconoscere la legittimità per gli enti locali di gestire con propri mezzi e personale il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani senza necessità di iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali.
La pronuncia nasce dalla lettera del D.L. n. 179/2012 il cui articolo 34, comma 20, stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione con ciascuna delle modalità previste nella vigente normativa, a condizione che sussistano i requisiti prescritti per la forma prescelta. E’ stata quindi superata la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e nell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 che limitava il ricorso all’autoproduzione.
E’ stato anche richiamato l’orientamento comunitario secondo cui “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico mediante propri strumenti senza essere obbligata a fare ricorso ad organismi esterni “ (v. sentenza Corte Giustizia Europea 6/4/2006 in causa C.410/14/ANAV).
Per quanto riguarda l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del Codice dell’Ambiente, la sentenza rileva che questa è riservata alle sole imprese e non è in alcun modo prevista per gli enti pubblici e l’impossibilità per i Comuni di ottenere l’iscrizione non sta a significare che sia loro precluso l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Va infine riconosciuta ai Comuni la possibilità di gestire i punti di raccolta dei rifiuti secondo il modello della internalizzazione, fermo restando l’obbligo al rispetto del D.M. 8 aprile 2008 recante la “disciplina dei centri di raccolta in modo differenziato”.