La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 894/1/15, ha stabilito che sono esenti da ICI gli immobili degli enti che svolgono attività sportive in via esclusiva.
La pronuncia trae forza – a livello normativo – dall’art. 7 del D. Lgs. 504/92 secondo cui è prevista l’esclusione dal pagamento dell’imposta quando viene dimostrato lo svolgimento esclusivo delle attività sportive, che però deve avvenire da parte di un ente che non abbia quale oggetto esclusivo o principale una attività commerciale.
La vicenda aveva visto i giudici di primo grado schierati per l‘esenzione dal pagamento dell’imposta sul presupposto che l’ente interessato era in possesso sia del requisito soggettivo (ente non avente oggetto esclusivo o principale una attività commerciale) che di quello oggettivo (svolgimento di attività sportiva): nell’affermare questo, si rifacevano alla sentenza della Cassazione n. 22894/2010 secondo cui l’attività di vela (quella esercitata dall’ente in questione) non poteva che essere svolta all’esterno di un immobile, e quindi il concedere l’esenzione soltanto per gli immobili ove viene svolta pura attività sportiva, voleva dire negarla a tutte quelle attività il cui svolgimento è ammissibile soltanto “all’aperto”, e quindi non solo alla vela, ma anche a tutti gli sport d’acqua ed a quelli aerei.
Di contro il Comune, che aveva appellato, richiamava la R.M. n. 1242/1994 e la Ris. n. 2/DF del 2009, le cui conclusioni erano state ribadite in altra sentenza della Suprema Corte, la n. 2821/2012, secondo cui nell’immobile deve essere esercitata direttamente (e non in via mediata) l’attività sportiva.
I giudici regionali, accogliendo la tesi dell’Ufficio hanno in primis chiarito che l’art. 7 comma I lettera i) del DLGS 504/92 prevede per gli immobili l’esenzione da ICI, alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta dei medesimi e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito
Hanno poi letto la sentenza della Corte di Cassazione (la n.2821/2012) nel senso che gli immobili devono essere destinati alle attività sportive, che devono essere realizzate, in via diretta e non mediata, nella pratica, a scopo ricreativo o agonistico, di uno sport, non essendo quindi sufficiente l’esercizio di attività di tipo organizzativo o gestionale; a supporto di questo punto evidenziano come l’immobile de quo era un ufficio di categoria A/10, dove – proseguono – proprio non può ravvisarsi lo svolgimento di qualsivoglia attività sportiva, dimenticando però che l’attività di vela non può svolgersi che all’aperto, e che con questo ragionamento tutti gli sport di questo tipo si vedrebbero negare l’agevolazione.