La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19039/2016, ha preso in esame il ricorso proposto da ROMA CAPITALE avverso la decisione della CTR di Roma che aveva accolto l’appello della CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELL’AMORE MISERICORDIOSO in materia di accertamento ICI 2003 relativo ad immobili utilizzati per attività didattica di scuola materna ed elementare e per la gestione di una casa per ferie. La CTR aveva ritenuto sussistere i presupposti per la esenzione del tributo ex art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 504/1992, in quanto l’attività ricettiva svolta negli immobili in questione veniva praticata con applicazione di rette inferiori rispetto ai prezzi di mercato.
Il Comune ha eccepito che la pronuncia impugnata non risultava avere verificato che le attività fossero svolte esclusivamente con modalità commerciali ai sensi della normativa vigente.
La Suprema Corte ha rilevato in primo luogo che la disciplina allora in vigore dichiarava esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73) del TUIR n. 917/1986 per lo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie ecc. nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985, cioè quelle definite di religione e di culto, quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.
A giudizio della Cassazione, nella fattispecie in esame, quindi, non assumeva rilievo l’applicabilità delle modifiche successivamente intervenute che avevano esteso l’esenzione alle attività indicate a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse ed a quelle non aventi esclusivamente natura commerciale. Di conseguenza, il fatto stesso del pagamento di un corrispettivo – sia pure in misura inferiore a quello di mercato – ammesso nella sentenza impugnata, è di per sé rivelatore dell’esercizio di attività con modalità commerciali, anche se gli introiti fossero destinati alla copertura dei costi per il personale laico occupato nella scuola , così come le rette riscosse per l’ospitalità nella casa per ferie applicate in misura ridotta. In definitiva, quindi, la pronuncia CTR andava annullata in quanto l’esercizio delle attività svolte dall’Istituto non rientrava nell’ambito della religione, del culto, della formazione del clero ecc, per le quali era prevista la esenzione dalla disciplina vigente al momento della imposizione.