Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere, con la sentenza n. 380/2017 della Sez. IV, sulla questione dell’obbligo o meno della iscrizione nell’Albo ministeriale di cui agli articoli 52 e 53 del d.lgs. n.446/1997, per i soggetti che svolgono servizi di supporto al Comune nella gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Il Collegio ha osservato che dalla lettura della LEX SPECIALIS che disciplina l’affidamento in oggetto si evince che rimangono in capo al Comune le attività di controllo e la responsabilità dell’accertamento e della riscossione, anche a seguito di apposita precedente delibera con la quale l’Ente ha deciso di internalizzare tutte le funzioni inerenti la gestione dei propri tributi, con la istituzione di conti correnti intestati all’Amm.ne per i versamenti dovuti dai contribuenti. Inoltre, anche la previsione nel Capitolato di un compenso fisso e non di un aggio sulle somme riscosse, con applicazione della revisione dei prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. n.163/2006, vigente all’epoca del conferimento, pone in rilievo che ci si trovi di fronte ad un appalto e non di una concessione.Da ciò la conseguenza che non venga attribuita al fornitore del servizio alcuna funzione pubblicistica, né alcun maneggio di denaro pubblico: ed a maggior sostegno viene richiamata la sentenza n. 1421/2014 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che proprio la mancanza del maneggio del denaro fa venire meno l’obbligo della iscrizione nell’albo ed in piena aderenza a tale principio il Collegio ha respinto il ricorso.
La sentenza in oggetto si inquadra nel contenzioso insorto in sede di giurisdizione amministrativa in merito al problema, con decisioni anche tra loro in contraddizione, a volte recanti la necessità dell’iscrizione ed a volte non ritenendola necessaria.
Giova osservare che non sorge alcun dubbio ove il Comune intenda affidare il servizio nella forma della concessione, trasferendo come per legge in capo al soggetto esterno l’esercizio di funzioni pubbliche, tra cui la firma degli Atti, il confronto con i contribuenti, il contenzioso, le procedure esecutive ecc. , tutte attività per le quali l’iscrizione nell’Albo è imposta dalla legge per garantire il possesso da parte dei concessionari dei requisiti di capacità professionale, tecnica, economica, la cui valutazione spetta all’apposita Commissione Ministeriale.
Quando si tratti, invece, di svolgere attività squisitamente tecniche, quali la costruzione delle banche dati ed il loro aggiornamento, la stampa degli Avvisi, la predisposizione per la loro notifica, la contabilizzazione degli incassi ed altre attività che possono essere svolte con procedimenti meccanici, è ragionevole che tali adempimenti possano essere assicurati da soggetti che ne abbiano la idoneità e la capacità tecnica, senza che ciò comporti la suddetta iscrizione nell’Albo, anche perché, come detto, rimane in capo al Comune la titolarità e l’esercizio delle funzioni.
Deve invece considerarsi al di fuori del mero supporto tecnico l’affidamento che comporti ad esempio la istruttoria delle pratiche, la ricezione del contribuente, l’indicazione dei requisiti per l’applicazione della normativa, dell’autotutela, della definizione agevolata, della formulazione al Comune delle osservazioni per la resistenza al contenzioso: tutte operazioni queste che richiedono al soggetto affidatario una preparazione e competenza non solo tecnica, ma anche professionale, che può essere garantita dalla iscrizione nell’Albo.
Quindi, nel Capitolato dovranno essere ben specificate le attività richieste al fornitore del servizio, onde evitare una commistione tra operazioni di chiara natura tecnica ed altre che vanno invece ad inquadrarsi nel novero delle funzioni pubblicistiche.