Sorge spesso questione in merito alla applicabilità della esenzione prevista per le iscrizioni di ipoteca, quale istituto cautelare ,effettuate dai comuni a garanzia dei loro crediti pubblicistici prodromiche alla riscossione coattiva da effettuarsi direttamente, avvalendosi delle norme del d.p.r. 602/1973 compatibili con l’ingiunzione ex R.D. 639/1910. Tale esenzione trarrebbe origine dalle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 602/1973 che recita
”I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni((tributo)) e diritto. 2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
A tale domanda deve darsi risposta positiva non dovendo trarre in primo luogo in inganno le recenti modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari introdotte dall’ Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23.
Per effetto delle disposizioni introdotte con l’articolo 10 del decreto citato risulta modificata la tassazione dei trasferimenti immobiliari effettuati a favore dello Stato, ovvero a favore degli enti pubblici territoriali o dei consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi ovvero a favore di comunità montane, per i quali l’imposta di registro risultava dovuta, fino al 31 dicembre 2013, ai sensi del settimo periodo dell’articolo 1, nella misura fissa di 168 euro.
Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, l’articolo 2 della Tariffa, allegata al TUIC stabilisce che i trasferimenti a titolo oneroso effettuati a favore di regioni, province, comuni o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi sono soggetti all’imposta ipotecaria nella misura fissa e, ai sensi dell’articolo 10 del TUIC, all’imposta catastale nella misura proporzionale dell’1%.
Tali disposizioni non possono applicarsi agli Enti Locali nel momento in cui riscuotono direttamente i loro crediti pubblicistici anziché avvalersi del concessionario della riscossione per le seguenti ragioni.
L’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 consente ai comuni di svolgere le pubbliche funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate o in forma diretta o di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) dell’articolo citato utilizzando l’ingiunzione ex R.D. 639/1910 o dell’Agente della riscossione nazionale come ribadito dal D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016, utilizzando il ruolo quale titolo esecutivo. In questo quadro si inserisce l’articolo 4, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002 conv. in. L. 265/2002, il quale, per la riscossione delle somme portate dall’ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910, ha esteso ai comuni ed ai “concessionari locali”, iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 446/97, le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. 602/73 precisando che:
“i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 … procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Tale processo di assimilazione della ingiunzione fiscale al ruolo ha subito un continuo processo di avvicinamento sia da parte della giurisprudenza ( ex plurimis Cass. 30 ottobre 2015 n.22249; Cass.Odinanza SS.UU. 10958/2005 e n. 8273/2008, Cass. 9421/2003, Cass. 24449/2006), sia da parte del legislatore.
Infatti a corredo della evoluzione dell’Ingiunzione ex R.D. 639/1910 il D.L. 31/12/ 2007 N .248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n.31 all’ Art. 36 (Disposizioni in materia di riscossione ) comma 2 ha ribadito che:
”La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con : a) la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639,seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R.29 settembre 1973 n.602 in quanto compatibili,nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’art.52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 ; b)la procedura del ruolo di cui al D.P.R.29 settembre 1973 n.602,se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della Riscossione di cui all’art.3 del D.L. 30 settembre 2005 n.203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 “ .
Al fine di porre l’Agente della riscossione nazionale titolare del ruolo e gli enti locali e i loro concessionari legittimati ad emettere l’ingiunzione sullo stesso piano, potendo quindi avvalersi dei medesimi strumenti e delle medesime agevolazioni, l’ art 7 d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106 art. 7 comma 2 lettera gg quater come modificato dall’ art. 14 bis L.214/2011 ha previsto che:
«I comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate anche tributarie :1 – sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche’ secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
In tale contesto si inquadra altresì la previsione dell’ art. 6 D.L. 16/2012 (L.44/2012) comma 5-ter. che recita
«Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita‘ telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio. »
Con le suddette ultime disposizioni è stata quindi e superata l’interpretazione di cui alla circolare n.4/2008 dell’Agenzia del Territorio peraltro già’ corretta dalla giurisprudenza (c.f.r – Decreto Trib. S.Maria Capua Vetere del 4.02/2008 “Legittima l’iscrizione ipotecaria avvenuta a seguito di ingiunzione fiscale quale titolo esecutivo”; Decreti: Trib. Latina, nn. 227/228 del 18.02.2009 – Trib. La Spezia, n. 173 del 19.01.09 – Trib Forli’, n. 215 del 20.03.2009;Trib.Roma (7079/2009),Trib. Ravenna (2039/2009) ,Trib Catania (7626/2009) – Trib Torino 3275/2009 – – Trib. Mantova Ordinanza 30/09/2010 ;( ex plurimis Tribunale Foggia 2009, Tribunale Lecce 2009, ; Tribunale La Spezia 2009, Tribunale Roma 2009, Tribunale Catania 2009, Tribunale Cuneo 2009, , Tribunale Napoli 2009, Tribunale Verona 2010, ).
Nei dispositivi e nelle motivazioni richiamate, i Giudici hanno accolto la perfetta compatibilità ed equipollenza tra ingiunzione fiscale e ruolo ai fini dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973, ordinando ai Conservatori dei Registri Immobiliari di procedere, senza riserva, all’immediata iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/73 sugli immobili di proprietà dei soggetti debitori/contribuenti interessati dalla procedura secondo le previsioni di cui all’art. 47 del citato D.P.R.
Con la equiparazione tra ingiunzione fiscale e ruolo, anche l’ingiunzione fiscale al pari del ruolo, costituisce, quindi , titolo esecutivo idoneo finalizzato all’iscrizione di ipoteca sui cespiti immobiliari del debitore/contribuente ai sensi dell’art. 77 e 47 e 47 bis del D.P.R 602/1973.
Vigono pertanto anche per i comuni e per i concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 le disposizioni di cui agli articoli citati. Risulterebbe infatti evidente la disparità di trattamento in cui si troverebbe un comune che qualora si avvalesse del ruolo per il tramite dell’Agente della riscossione EQUITALIA (a breve Agenzia delle entrate riscossione ) non dovrebbe versare alcunché ai fini della iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R 602/1973 mentre in sede di riscossone diretta a mezzo ingiunzione ex r.d. 63971910 dovrebbe versare le imposte ipotecarie e catastali ai fini di garantire un credito pubblicocon l’istituto cautelare di cui al citato art. 77 del d.p.r. 60271973.