Sorge ancora dubbio se l’ingiunzione fiscale notificata tramite servizio postale ai sensi dell’art. 12 e 14 della l.. n. 890/1982 sia idonea a fungere da precetto o, in caso di mancato pagamento, l’azione esecutiva dovrà essere comunque iniziata soltanto previa notifica di un altro atto di ingiunzione tramite ufficiale giudiziario come rilevato da sentenza n. 15617 del 26/07/2005 della Corte di Cassazione.
Preliminarmente si rammenta come l’ingiunzione fiscale assommi in sé tanto la funzione del titolo esecutivo, quanto quella del precetto (Cass. 6448/2003).
Le norme sulla notificazione dell’ingiunzione fiscale – di cui all’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 – prevedono che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all’Ufficio del Giudice di Pace.
Per rispondere al quesito in oggetto, verifichiamo però se la legge consenta di riconoscere altre forme di notificazione.
In tal senso, vengono in rilievo le norme di cui alla L- 20 novembre 1982 n. 890 (e successive modifiche e integrazioni) – che ha esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni – recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. In particolare, l’articolo 14 prevede che:
“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente […] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria […]”.
La disposizione in parola quindi, nel prevedere che gli atti e gli avvisi destinati al contribuente possano essere notificati direttamente dagli uffici finanziari e a mezzo della posta, appare idonea ad integrare, sul piano sostanziale, le previsioni contenute nell’articolo 2 del Regio decreto n. 639/1910.
Ulteriore disposizione che assume rilievo pregnante è quella dell’articolo 10 della L. 3 agosto 1999 n. 265. La norma in parola ha previsto che le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi della notificazione a mezzo del servizio postale direttamente per il tramite dell’ufficio che emette l’atto.
Va infine ricordato inoltre che in virtù dell’art. 4 della L.. 265/2002 e dell’art. 36 della L.n.. 31/2008 si applicano all’ingiunzione fiscale le norme del titolo secondo del d.p.r. 602/1973 ove compatibili. Per tale ragione si applicano all’ingiunzione le medesime norme della notifica previste per la cartella esattoriale.
Pertanto non appare dubbio che il graduale processo di estensione delle norme disciplinanti l’ingiunzione fiscale, evidenzia il tentativo – ripartito fra legislatore e interprete – di rimodulare detto istituto in maniera aderente all’evoluzione dei principi dell’ordinamento
La questione, sotto quest’ultima angolazione, è stata affrontata expressis verbis dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10958 del 25.05.2005. I Giudici del Supremo consesso, nel motivare la propria decisione, hanno fornito un interessante excursus storico-comparativo dei due sistemi di riscossione coattiva (“ruolo” e “ingiunzione fiscale”) formulando un importante indirizzo interpretativo:
“[…] mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva […] la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti […]… l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata”.
Vuole ricordarsi che il legislatore ha introdotto nel sistema l’art. 1, comma 158 e seguenti, della legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296). La disposizione ha decisamente inciso sulla disciplina in questione: in particolare, ha concesso ai dirigenti degli enti locali la facoltà di nominare messi – con funzione di notificatore – tra i dipendenti comunali e provinciali, nonché tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche in maniera disgiunta, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Tanto premesso, può ragionevolmente sostenersi che la notifica dell’ingiunzione fiscale, avente funzione di titolo esecutivo e di precetto, può essere effettuata attraverso spedizione postale in virtù del combinato disposto dell’art. 4 della L. 265/2002 e dell’art. 36 della L.. 31/2008 ai sensi delle quali si applicano all’ingiunzione fiscale le medesime norme della notifica previste per la cartella esattoriale, di cui svolge la medesima funzione (Cass. Civ. sentenza n. 10958 del 25.05.200).
L’ingiunzione fiscale, in conclusione, può essere notificata a mezzo posta essendo, come il ruolo, un titolo esecutivo di natura amministrativa, che contiene in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di precetto.