Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 29 del 18 novembre 2014 – Dep. il 05 gennaio 2016
Con la richiamata sentenza le SS.UU. della Suprema Corte di legittimità, investite della questione in merito ai rapporti di pregiudizialità tra il riparto di giurisdizione e di competenza, nascente da un’originaria pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia (n. 6/2013 del 16 gennaio 2013) in seno ad un ordinario giudizio di opposizione ex art. 32 del D.Lgs. 150/2011 promosso avverso un’ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910, in materia di I.C.I., colgono l’opportunità di esprimere e di consolidare due importanti principi di diritto.
Quanto al primo, dettato in materia di rapporti di pregiudizialità tra le questioni di giurisdizione e di competenza e sull’ammissibilità del rilevamento d’ufficio in sede di giudizio di legittimità dell’eventuale difetto di giurisdizione, si rimanda alla lettura della sentenza nella sua integralità al fine di meglio coglierne la reale portata, limitandosi in questa sede, per quanto attiene alla materia della riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910, a segnalare l’altrettanto basilare principio che la Suprema Corte ha inteso richiamare e far proprio, ancora una volta, al fine di sostenere l’enunciazione del primo principio di diritto di cui sopra.
La Suprema Corte, anche a seguito di un tanto ammirevole quanto approfondito esame logico-giuridico delle norme cardine del nostro ordinamento costituzionale e processuale, in materia di “giusto processo” e garanzia del “giudice naturale”, e così anche di una puntuale interpretazione dell’art. 32 del D.Lgs. 150/2011 alla luce della ratio di cui alla Legge delega n. 69 del 2009 , ribadisce infatti che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2011 sono dettate sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie ivi previste e non introducono deroghe alle norme attributive della giurisdizione.
Richiamando così altri precedenti illustri (v. sentenza n. 1238/2002, nn. 22904/2005, 15611/2006, 5430 e 29529/2008) la Suprema Corte ribadisce che l’art. 3 del R.D. 639/1910, come sostituito dall’art. 34 comma 40, del D.Lgs. 150/2011, il quale rimette all’art. 32 del medesimo decreto la regolamentazione delle opposizioni avverso le ingiunzioni di pagamento emesse dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per il recupero delle rispettive entrate patrimoniali, di cui alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico. Sicchè la sussistenza della giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria deve essere attentamente verificata caso per caso, in ragione appunto della natura del rapporto dedotto in giudizio, della relativa disciplina sostanziale e della tutela concretamente richiesta.
Operando poi un’assimilazione dell’emissione dell’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 all’emissione del “ruolo”,come notificato al contribuente, anche quando emessa in pendenza di giudizio di opposizione a prodromici avvisi di accertamento, la Suprema Corte ribadisce che le relative controversie devono indiscutibilmente essere rimesse alla giurisdizione del Giudice tributario (cfr. ex plurimis SS.UU. nn. 10952/2004, 10598/2005, 14386/2007, 8273 e 8279/2008).
Questo il secondo principio di diritto come enunciato nella sua integralità:
“ In materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita e disciplinata dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, imposta da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, la controversia promossa dal contribuente – ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 40, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e disciplinata dall’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011 – avverso l’ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario promosso contro l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e quindi sostanzialmente equivalente all’iscrizione dell’imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo, con la conseguenza che la controversia medesima, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma1, primo periodo, e 19, comma 1, lett. D) dei d.lgs. 546 del 1992, e 15 del d.lgs. n. 504 del 1992, è attribuita alla giurisdizione del Giudice tributario”.