La disciplina dell’imposta di soggiorno ha subito significative modifiche per effetto dell’art. 4, comma 7, del decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.
È stata attribuita ai Comuni, a decorrere dall’anno 2017, la facoltà di deliberare la istituzione del tributo (nel caso in cui l’ente non lo avesse già istituito nei tempi fissati dal decr. legisl. n.23 del 2011) o di apportare modifiche alla misura delle tariffe nel caso di tributo già in vigore. Si tratta, quindi, di una deroga al blocco dell’aumento dei tributi recato dalla Legge di stabilità 2016 (L. n. 232/2016), confermato dalla Legge di bilancio 2017.
Il provvedimento, di competenza del Consiglio Comunale, potrà essere adottato a partire dalla data del 24 giugno 2017, di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 50/2017.
E’ noto che il potere regolamentare in materia di entrate è conferito ai Comuni dall’art. 52 del decr, legisl. n. 446/1997 ed il termine per l’approvazione delle relative deliberazioni coincide (per effetto dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 ) con la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell’anno di riferimento, mentre per l’anno 2017 la delibera potrà essere adottata, come detto, a decorrere dal 24 giugno 2017. Per gli anni successivi saranno di nuovo applicabili i termini di cui al citato comma 169 della Legge Finanziaria 2007.
Particolarmente utile lo studio dell’IFEL, in data 10 luglio 2017, sulle novità contenute nel decreto in oggetto, specie per il richiamo rivolto ai Comuni circa la necessità di verificare se il regolamento comunale consenta già di applicare alle ipotesi collegate alla imposta di soggiorno la disciplina delle locazioni brevi di cui all’art. 4, comma 5 ter, del D,L, n. 50/2017. Si tratta della disposizione che individua nel soggetto che incassa il canone di locazione il responsabile del pagamento della imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno (quest’ultimo riguardante il Comune di Roma Capitale). La norma, che fissa al 21 per cento la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella forma di cedolare secca, ad avviso dell’IFEL, costituisce norma innovativa, di carattere generale, applicabile a tutti i soggetti gestori di strutture immobiliari che concedono alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti.