Il Consiglio di Stato, in sede di esame del ricorso proposto avverso la sentenza del TAR Campania riguardante il Regolamento comunale istitutivo dell’imposta di sbarco, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 bis, del d.lgs. n. 23/2011, concernente la possibilità per i Comuni che hanno sede nelle isole minori di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, una IMPOSTA DI SBARCO da applicare ai passeggeri delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea, escludendo i passeggeri che si avvalgono di altri vettori. Il MEF aveva impugnato il regolamento dei Comuni di Capri ed Anacapri che applicava il tributo indistintamente a tutti i vettori con approdo alle due isole in questione.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ha ravvisato nella norma un differente trattamento tra i passeggeri che si servono dei servizi di linea rispetto agli altri che viaggiano con vettori diversi.
Nel corso del procedimento è intervenuta la modifica della norma in questione recata dall’art. 33, comma 1, della Legge n. 221/2015, che ha sostituito l’Imposta di sbarco con il CONTRIBUTO DI SBARCO, basato sul presupposto dell’approdo di VETTORI AERONAVALI che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali autorizzati ad effettuare collegamenti con le isole, con ciò restringendo in maniera sensibile i casi di esclusione dalla imposizione dii cui alla pretesa violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 281/2016, depositata il 16 dicembre 2016, in primo luogo ha disatteso la richiesta del Presidente del Consiglio di restituire gli atti al Consiglio di Stato per un riesame della questione a seguito della citata modifica legislativa, in quanto lo “jus superveniens” non può incidere sul giudizio di legittimità, che soggiace alla regola del “tempus regit actum”, per cui la valutazione della norma va ricondotta alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Cià premesso, la stessa Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, laddove il rimettente auspica una modifica della norma che estenda il presupposto d’imposta allo sbarco realizzato con qualsivoglia vettore, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti passivi del tributo, in un ambito permeato dalla piena discrezionalità del legislatore, “anche in considerazione della concomitante esigenza di assicurare l’effettività della imposizione con gli strumenti funzionali al controllo ed alla certezza della riscossione. D’altra parte, il legislatore con l’art. 33, comma 1. Della Legge n. 221/2015 ha previsto la progressiva estensione del presupposto di imposta unitamente al pagamento del prezzo del biglietto ed alla solidarietà tributaria, mentre le soluzioni invocate dal Consiglio di Stato comporterebbero la manipolazione che esorbita dai poteri della Corte.