La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al primo gennaio 2016 l’introduzione del nuovo sistema sanzionatorio tributario, approvato con il D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158“Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, inizialmente prevista per il primo gennaio 2017.
Detta anticipazione ha particolare interesse, per quanto riguarda i tributi locali, relativamente all’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. Tale materia era già stata interessata dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 637) che aveva introdotto il nuovo istituto del ravvedimento intermedio a 90 giorni (sanzioni al 3,3%, un nono del minimo), che andava ad aggiungersi alle altre tre tipologie esistenti: sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%). Venivano altresì istituite, con la citata Legge di Stabilità 2015, le altre formule del ravvedimento entro 2 anni (sanzioni al 4,2%) e del ravvedimento oltre 2 anni (sanzioni al 5%).
Tale situazione sussiste sino a quando non venga notificato l’atto di accertamento. Deve ricordarsi infatti che successivamente a tale evento, nel caso in cui le violazioni a cui si riferisce l’accertamento siano state commesse prima del 1/2/2011, le sanzioni, se pagate entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto, si riducono ad un quarto; mentre invece, se le violazioni a cui si riferisce l’accertamento sono state commesse dopo tale data, le sanzioni, se pagate entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto, si riducono ad un terzo.
Come detto la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha anticipato la entrata in vigore del D.Lgs 158/2015 in materia di sanzioni amministrative tributarie. La novità più importante riguarda la riduzione della sanzione base prevista dall’art. 471/1997 dal 30% al 15% per le “lievi tardività”, vale a dire quelle commesse entro 90 giorni dalla scadenza. Per quelle commesse oltre tale data oltre continuerà ad applicarsi la sanzione del 30 cento. Questa riduzione avrà incidenza anche sui ravvedimenti “sprint” eseguiti entro i primi 15 giorni. In tal caso infatti la misura della sanzione dovrà essere calcolata considerando un quindicesimo della sanzione base (15%) per ogni giorno di ritardo. Pertanto nel calcolare il ravvedimento occorrerà considerare tre ipotesi avendo riguardo al momento in cui esso viene effettuato. La prima, relativa ai primi quindici giorni dalla scadenza, per la quale si si considererà la soglia del 15% divisa per 15 e moltiplicata per i giorni di ritardo, la seconda (dal 16° al 90° giorno) dove la misura della sanzione è del 15% e infine la terza (dal 91° giorno) con la sanzione al 30 per cento. Nulla muta invece per quanto concerne le sanzioni ed i termini successivamente alla notifica dell’accertamento.