La CTR del Veneto ha rigettato l’appello di un CONSORZIO avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI per le annualità 2001/2003 riguardanti aree ricomprese in zona residenziale di espansione ed aree attrezzate per parco giochi, sport e strade. La decisione riteneva che l’assoggettamento ad ICI fosse giustificata dalla edificabilità delle aree e nella considerazione che gli ACCERTAMENTI risultavano congruamente motivati con l’indicazione dei dati catastali, superfici, entità e valore venale sulla base stime dell’Ufficio Tecnico comunale.
Il Consorzio ha prodotto ricorso per Cassazione sulla base di varie censure inerenti la sentenza impugnata.
La prima censura riguarda il fatto che la decisione CTR ha dichiarato la imponibilità delle aree inserite nel PRG malgrado fosse prevista la possibilità di edificare solo un Impianto sportivo ad esclusivo uso pubblico e non per lo sfruttamento da parte del privato. La Suprema Corte ha ritenuto di ribadire i principi affermati in precedenti sentenze secondo i quali il concetto di edificabilità va riconosciuto non solo quando questa risulti dagli strumenti urbanistici, ma anche quando sullo stesso terreno esistano effettive possibilità di costruzione e l’esistenza di eventuali vincoli non sottrae le aree al regime fiscale, incidendo solo sulla concreta determinazione del valore venale.
Inammissibile, secondo la Cassazione, la censura riferita al valore accertato dal Comune, poichè la doglianza si fonda su una valutazione svolta dal giudice di appello e non su un fatto controverso specifico.
Sulla omessa pronuncia circa la richiesta di revisione dei valori di stima, la Cassazione l’ha ritenuta priva di fondamento in quanto la CTR ha condiviso la stima effettuata dal Comune in base alle risultanze dell’Ufficio Tecnico, per cui gli Avvisi risultano idonei a dimostrare la natura edificatoria dell’area, con indicazione dei dati catastali, delle superfici, delle cubature e dei valori venali.
Per le suddette ragioni il ricorso del Consorzio è stato rigettato con la sentenza n.23814/2016 della V Sezione.