Il Comune di Teramo ha svolto una gara per la scelta del socio privato partner di una società mista alla quale affidare la gestione del servizio di igiene ambientale, nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici.
Un operatore del settore ha impugnato il Bando di gara per violazione della normativa comunitaria sulla libera concorrenza poiché con la stessa gara, senza alcuna motivazione, l’Ente ha inteso scegliere il socio privato ed affidare alla società mista la gestione dei servizi.
Il TAR ABRUZZO, con la sentenza n. 152/2017, SEZ. I – ha ritenuto in primo luogo che, ratione tempori, non trova applicazione la disposizione dell’art. 5, c. 1, del d.lgs n.175/2016, poiché l’obbligo di motivare la scelta organizzativa non inerisce al Bando, bensì al provvedimento “A MONTE” con cui il Comune decida il modello di gestione pel partenariato pubblico privato.
In secondo luogo, è da ritenere conforme ai principi accolti in giurisprudenza, la scelta del SOCIO OPERATIVO per l’affidamento dei servizi pubblici locali ad una società mista che risponda ai requisiti previsti dall’articolo 17, commi 1 e 3 del d.lgs n.175/2016 e cioè:
che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento e gara per la scelta del socio, che viene qualificato come “SOCIO INDUSTRIALE ED OPERATIVO”;
che per il rinnovo della selezione alla scadenza del periodo di affidamento sia prevista altra apposita gara, onde evitare che il socio divenga “SOCIO STABILE”, in modo che lo stesso debba uscire (con liquidazione della sua posizione) nel caso in cui all’esito della nuova gara lo stesso non risulti più aggiudicatario.
Ad avviso del TAR, nella fattispecie in esame si è verificata tale sostanziale corrispondenza tra i servizi pubblici locali oggetto della procedura ad evidenza pubblica ed i servizi da affidare alla società mista.
Né è stata ritenuta accoglibile da parte del TAR la censura circa la mancata possibilità di utilizzo dell’avvalimento nella procedura di gara, in quanto in base alle disposizioni dei decreti legislativi nn. 80 e 50/2016 che riguardano tale istituto, l’avvalimento non è annoverabile tra quelli obbligatori, trattandosi di UN ISTITUTO CHE SOCCORRE ALLA CARENZA DEI REQUISITI TECNICI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI DA PARTE DI UN CONCORRENTE e la previsione di tale facoltà rientra nella insindacabile discrezionalità dell’Ente appaltante.