La Sez. V della Cassazione Civile, con la sentenza n. 3618/2016, ha preso in esame il ricorso avente ad oggetto avvisi di accertamento ICI per quattro piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi poste nel mare prospiciente il Comune di Pineto, nelle acque territoriali del mare Adriatico, non iscritte in catasto.
La vicenda aveva già formato oggetto di esame della Cassazione che aveva a suo tempo rinviato alla CTR dell’Abruzzo rilevando la necessità “di un’accurata, puntigliosa e precisa descrizione degli immobili che costituisce un presupposto necessario e indispensabile ai fini della decisione”. La sentenza della CTR veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte.
La pronuncia ora posta all’attenzione muove dal rilievo che la CTU disposta a seguito del giudizio di rinvio ha accertato che le piattaforme sono “saldamente infisse nel sottosuolo marino” e come tali debbono essere classificate quali “immobili”, ai sensi dell’art. 812 del c.c.
Alla luce di tale constatazione consegue che per effetto della norma di cui all’art. 1 del r.d.l. n.652/1939, tutte le costruzioni debbono essere accatastate, anche quelle sospese o galleggianti “stabilmente assicurate al suolo”, e ciò vale ovviamente anche per le piattaforme assicurate al suolo del demanio marittimo.
L’accatastamento di tali immobili va inserito nella categoria D/7, ivi svolgendosi operazioni qualificabili come attività industriali e, nel caso non siano iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.
Viene altresì riconosciuta la potestà degli enti locali nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quelle esistente sul proprio territorio, con estensione della sovranità dello Stato, e per esso, dei relativi Comuni sul mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalla convenzioni internazionali.
Anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la spiaggia e le terre emerse, tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo (art. 29 cod.nav.).
In conclusione, la sentenza ritiene che le strutture infisse nel fondo del mare territoriale sono, quindi, soggette al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento, rientrando nella definizione di fabbricati, e sono soggette ad ICI ai sensi del D.Lgs. n.504/1992, come modificato dalla L. n. 368/2000.