La Direzione Centrale del Catasto dell’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 3/2017 allo scopo di fornire agli Uffici ed agli utenti ulteriori indicazioni sulla consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali.
La nota trae spunto dall’articolo 6 del D.L. n. 16/2012 il quale stabilisce al comma 5 quater che l’accesso ai servizi in questione avviene gratuitamente ed in esenzione dai tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulti titolare, ed il comma 5 quinquies dispone che le modalità ed i tempi per la estensione del servizio per via telematica sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio (ora incorporata nell’Agenzia delle Entrate), provvedimento adottato il 2 agosto 2016.
L’accesso telematico è possibile sia per le persone fisiche che per enti, società ecc. purchè in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano Entratel/Fisconline.
Viene ricorato che la norma che introduce la esenzione è da qualificare, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, come norma di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della imposizione collegata ad un certo presupposto e quindi non è suscettibile di interpretazione analogica.
Al PUNTO 2 della Circolare vengono indicati i documenti consultabili, con la precisazione che si considerano “personali” le visure catastali legate alla circostanza che il soggetto sia iscritto negli atti del catasto, e per le ispezioni ipotecarie il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che nei registri immobiliari il richiedente risulta titolare del diritto di proprietà – o di altro diritto reale di godimento – sul bene cui l’ispezione è riferita.
Viene anche presa in esame l’ipotesi di acquisti fatti in regime di comunione legale, con le relative precisazioni.
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