Le reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le opere di realizzazione delle strutture in fibra ottica non costituiscono più UNITÀ IMMOBILIARI per effetto delle disposizioni dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2016. Si tratta di una innovazione di notevole portata per l’impatto che ne deriva in ambito catastale, ed ha reso opportuna la emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direz. Centr. Catasto – la emanazione della Circolare n. 18/E in data 8 giugno 2017, volta a fornire indicazioni sulla applicazione delle modifiche introdotte.
È stato evidenziato in primo luogo che la norma in questione rappresenta una innovazione rispetto alla previgente disciplina, per cui tali disposizioni non assumono valore retroattivo e trovano, quindi, applicazione dal primo luglio 2016, ferme restando le disposizioni relative alla qualifica ed alla determinazione della rendita catastale degli immobili in questione con riferimento ai periodi anteriori al primo luglio 2016.
La Circolare procede, poi, alla individuazione sotto il profilo tecnico delle unità immobiliari interessate, chiarendo che restano esclusi dall’ambito applicativo i beni immobili suscettibili di una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini ecc.
Viene anche precisato che la esclusione degli immobili dall’attribuzione della rendita catastale, non impedisce che gli stessi possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, tenuto conto che l’istituto catastale assolve anche a funzioni di natura civilistica quali l’identificazione dei beni immobili per il trasferimento o per la costituzione di diritti reali, a supporto della gestione del territorio.
Infine, viene ricordato che dal 3 luglio 2017 gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la nuova versione della procedura Docfa, resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia.