Rispondendo ai molti quesiti pervenuti sulla facoltà degli enti locali di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 3, ultimo periodo del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), con ciò derogando all’art. 1, c. 169, della legge n.296/2006 che fissa i termini per l’approvazione delle delibere che determinano la misura delle tariffe, il Ministero delle Finanze ha emanato la Risoluzione n. 1/DF della Direz. Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 29 maggio 2017.
L’intervento si è reso necessario ai fini della armonizzazione delle suddette norme con la disposizione dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che ha sancito la sospensione, per gli anni 2016 e 2017, dell’efficacia delle delibere nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, sospensione che non si applica alla TARI ed a partire dal 2017 al contributo di sbarco, né per gli enti in fase di predissesto o dissesto.
Il MEF ha ricordato che la disposizione dell’art.193 del TUEL attribuisce all’ente locale, nel caso in cui in sede di verifica degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui all’art.1, c. 169 della Legge n. 296/2006, (termine di natura perentoria che coincide con la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione) , purchè tale modifica venga adottata ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO. Ciò vuol dire che l’esercizio della suddetta facoltà di modifica non può essere riconosciuta nel caso in cui le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe siano adottate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il termine del 3! LUGLIO DI CIASCUN ANNO sopra indicato deve ritenersi senz’altro perentorio, al pari di quello sancito dalla Legge n.296/2006 (art, 1, comma 169), per cui il loro mancato rispetto dà luogo alla procedura di diffida da parte del Prefetto e di eventuale nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141, comma 2, del TUEL.
Di conseguenza, viene anche chiarito nella Risoluzione, laddove decorso il termine del 31 luglio venga accertata la necessità di una operazione di riequilibrio, l’ente locale dovrà ricorrere a misure di risanamento diverse dall’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.
Per quanto riguarda la portata della normativa con riferimento all’anno di imposta 2017, il Ministero ha concluso che, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento possa essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco, vale a dire la TARI ed il contributo di sbarco.