La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016, suppl. n.57) consolida le disposizioni sul pareggio di bilancio, modifica le regole per il trasferimento di risorse ai comuni, ribadisce il blocco degli incrementi dei tributi locali, modifica le disposizioni dettate per i piani di riequilibrio, fissa al 28 febbraio il termine per l’adozione dei bilanci preventivi 2017 (termine che è stato poi spostato al 31 marzo 2017 dal decreto mille proroghe n. 244/2016). Inoltre la norma prevede il rafforzamento dei vincoli al ricorso alle convenzioni Consip . Queste sono le principali disposizioni per gli enti locali contenute nella legge di bilancio 2017, illustrate anche nella NOTA DI LETTURA ANCI IFEL DEL 23 DICEMBRE 2016.
Con il comma 42 dell’art. 1 viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016. Come si ricorderà non rientrano in tale limite le tariffe per le entrate patrimoniali e la TARI. È soppresso dal comma 378 l’aumento della tassa comunale per l’imbarco sugli aerei.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari è disposta dal comma 43 la proroga al 31/12/2017 relativa alla possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti. Il Comma 424 posticipa al bilancio di previsione 2018, l’entrata in vigore dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del d. lgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).
Con i commi 433 e dal 437 al 439 sono istituiti 2 fondi per il finanziamento degli enti locali: interventi di saldo netto da finanziare (1.992,4 milioni) ed interventi per gli enti territoriali (969,6 milioni dal 2017 al 2026).
I comuni possono riformulare il piano finanziario pluriennale e quello triennale di copertura del disavanzo (commi da 434 a 436); viene disposta anche la modifica delle condizioni per l’adozione delle misure di riequilibrio in caso di accesso al Fondo di rotazione con riferimento al taglio delle spese per le prestazioni di servizi ed a quelle correnti per trasferimenti.
I comuni possono (commi da 440 a 443) utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse che derivano dalla rinegoziazione dei mutui, disponendone anche nell’esercizio provvisorio.
Per il comma 444 le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo sono determinate con decreto del Ministero dell’Interno previa intesa in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.
Vengono disciplinate con i commi da 446 a 452 le regole per la costituzione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, che dal 2017 è quantificato in 6.197,2 milioni di cui 2.768,8 provenienti dall’Imu. Questo fondo sarà ripartito in modo crescente con criteri perequativi. Il termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2017 è fissato al 28 febbraio (termine, come detto, spostato poi al 31 marzo 2017). Al 31/12/2016 è spostato il termine per l’approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP (commi 454 e 455).
Con i commi 460 e 461 si dispone che dal 2018 i proventi derivanti dai titoli ablativi edilizi e dalle sanzioni per le violazioni edilizie siano destinati in via esclusiva e permanente a opere di urbanizzazione, risanamento edilizio, interventi antissmici etc.
Con i commi da 463 a 484 sono dettate le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l’abrogazione di quelle in vigore per il 2016. Esse costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli enti locali devono conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Sono dettate, in analogia a quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le amministrazioni inadempienti: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale da recuperare nel triennio successivo con rate costanti in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato; nell’anno successivo l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell’1%; sempre nell’anno l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; ancora nell’anno successivo divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo; nell’anno successivo versamento da parte del sindaco, del presidente e della giunta del 30% della indennità di funzione.
I commi da 485 a 501 e da 506 a 508 assegnano ai comuni spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica.