Una società che svolge l’attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi ha impugnato dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Regione Lombardia ha respinto l’istanza di riduzione del TRIBUTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA (ECOTASSA) di cui all’art. 3, commi 24 e seguenti della L.n.549/1995, nonché dell’art. 50 della L.R. Lombardia n. 10/2003.
La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccezione che il TAR LOMBARDIA – SEZIONE TERZA, con la sentenza n. 01453/2017, ha ritenuto fondata con riferimento alla normativa statale e regionale, da cui si ricava che l’imposizione prevista per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti solidi senza recupero energetico ha natura tributaria. Per essa, infatti, ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributari alcuni prelievi, cioè la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (v. sentenza C.Cost. n.238/2009).
Il TAR ha richiamato il contenuto dell’art. 2 del D.Lgs. n.546/1992, ai sensi del quale tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, appartengono alla giurisdizione tributaria, restando escluse soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Sempre ad avviso del TAR, la pretesa che la ricorrente non sarebbe il soggetto passivo dell’imposta, essendo solo incaricata di conferire il rifiuto in discarica, attiene alla posizione attiva del richiedente la riduzione, ma non esclude la giurisdizione del giudice tributario.
Sul punto invocato dalla ricorrente circa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al “ciclo dei rifiuti”, il TAR ha richiamato la sentenza delle SS.UU. della Cassazione, n. 17586/2015, la quale ha osservato che:
“La giurisdizione esclusiva, come si ricava dalla stessa formulazione dell’art. 7, comma 1, c.p.a., presuppone sempre che l’oggetto della controversia abbia un collegamento, sia pure indiretto o mediato, con l’esercizio del potere. Nel caso in cui, invece, la questione oggetto della controversia sia meramente patrimoniale e risultino ad essa estranee al thema decidendi le modalità attraverso le quali il potere è stato esercitato (nel senso che al giudice non si richiede alcun sindacato su come il potere è stato, anche indirettamente esercitato, la controversia rimane fuori dalla giurisdizione amministrativa, pur in ambiti ricollegabili alla sua giurisdizione esclusiva. “