La Suprema Corte con la sentenza sezione II del 25 febbraio 2016 n. 3751 ha dato in tema dell’opposizione a cartella esattoriale, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, un segnale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure, qualora non risulti essere stato notificato al ricorrente il verbale di accertamento sottostante, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La soluzione prospettata era stata colta prima di ora, in verità, solo da pochi giudici di merito: se il verbale presupposto non è stato notificato, lo stesso non ha mai acquistato efficacia esecutiva e, pertanto, l’impugnazione della cartella esattoriale va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l’esistenza stessa del titolo esecutivo. Tale azione, pertanto, non soggiace ad alcun termine decadenziale.
La sentenza del tribunale impugnata davanti alla Suprema Corte, nel caso de quo, aveva confermato l’orientamento del Giudice di Pace, adito in primo grado, ribadendo la inammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale la cui ragione di impugnativa era basata sulla mancata notifica dei verbali di accertamento per essere stata proposta sei mesi oltre il termine di cui all’art. 204 bis; termine che la parte,avrebbe “recuperato” per effetto della notifica della cartella di pagamento impugnata.
Ricordiamo che l’art. 204 bis del nuovo codice della strada, introducendo la alternatività dell’impugnativa dei verbali o delle contestazioni delle violazioni al prefetto o al giudice di pace, richiama per l’opposizione innanzi a quest’ultimo l’articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 che prevede per i residenti in Italia che questa avvenga entro il termine di 30 giorni.
I Supremi Giudici hanno quindi completamente stravolto i ragionamenti logici dei Giudici di prime Cure stabilito che:
È appena il caso di rilevare che una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell’atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 L.689/1981 ma come opposizione all’esecuzione per insussistenza del titolo per cui non era configurabile il termine indicato.
Va ricordato che qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo può esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie e quindi in questo ultimo caso entro 20 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare. (Cass. n. 5871 del 2007; Cass. 21793 del 2010).
In materia di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada le osservazioni di cui sopra possono estendersi anche all’ingiunzione ex R.D. 639/1910 che nel caso è atto riproduttivo del titolo esecutivo “verbale di accertamento violazione “.