La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso prodotto dal Comune avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna relativa ad un accertamento ICI per gli anni 2007/2008 per omesso pagamento del tributo richiesto per aree edificabili in base ai valori attribuiti dai contribuenti con dichiarazioni del 2006, sentenza che aveva ritenuto tali valori non più attuali e, quindi, aveva ridotto del cinquanta per cento la potenzialità edificatoria delle aree con conseguente abbattimento degli stessi.
L’ente impositore denunciava la violazione dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n.504/1992, sostenendo che in assenza di denuncia di variazione il Comune non avrebbe potuto che rilevare l’omesso versamento dell’imposta in relazione al valore attribuito dai contribuenti medesimi nella originaria denuncia.
La Cassazione, con la sentenza n. 24713/2016, ha richiamato una precedente pronuncia (n. 12989/2007) secondo la quale quando si verificano modificazioni dei dati o variazioni negli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, incombe sul contribuente l’onere di rinnovare la denuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno cui le variazioni si riferiscono. Tale adempimento sussiste anche per effetto dell’articolo 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006 che, pur avendo eliminato il generale obbligo della dichiarazione ai fini ICI dal 2007, ha fatto salve le ipotesi delle variazioni soggettive e oggettive comportanti riduzioni del tributo, non rilevabili dal Comune con la consultazione delle banche catastali.
Il Supremo Collegio, in conclusione, avendo acclarato che la sentenza impugnata non si è attenuta al principio sopra enunciato ed ha operato la riduzione del cinquanta per cento del valore dell’area, ha accolto il ricorso del Comune rigettando nel merito l’originario ricorso dei contribuenti.