L’avvio verso la fine dell’anno 2017 rende utile indagare sui titoli e sulle entrate a rischio riscossione. Il decorso del tempo è scandito da regole di prescrizione e decadenza in gradi di neutralizzare i titoli. I tributi locali in particolare sono regolati dai commi 161 e 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 che fissano ben due regole di decadenza. Ai sensi del comma 161 l’ente deve accertare le dichiarazioni omesse o infedeli e i versamenti non eseguiti alla prescritta scadenza, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo all’adempimento previsto dalla legge. Tradotto, significa che a fine anno si decade dalla potestà di accertare e riscuotere gran parte delle omissioni riguardanti l’anno di competenza 2012, l’ultimo di applicazione dell’IMU in forma sperimentale, della Tarsu e della Tia1. Si tratta di uno scenario articolato che va distinto sulla base delle fattispecie che si intendono accertare.
Se parliamo di liquidazione, la decadenza matura per tutte le somme non versate alle scadenze ordinarie, quindi l’IMU 2012 e tutte le varianti della tassa rifiuti 2012 dovuta sulla base della dichiarazione. Nel caso della tassa, per garantire la riscossione non basterà la notifica di semplici solleciti ma si dovrà notificare un atto tipico della fase accertativa per consolidare la pretesa. Solo l’accertamento o l’ingiunzione con formula accertativa potranno garantire il rispetto del termine di decadenza indicato dal comma 161. Per l’IMU la regola normativa dell’autoliquidazione impone la notifica di un atto di accertamento entro il 31 dicembre 2017. Un anno in più guadagna l’omissione della dichiarazione, grazie alla regola che sposta a giugno dell’anno successivo l’obbligo di presentare la dichiarazione. In tal caso, infatti, l’inadempimento scatta allo scadere della data prevista per la presentazione. Un anno di tempo che, nel caso dell’IMU, riguarda quelle poche fattispecie ancora assoggettate all’obbligo dichiarativo, neutralizzato dalla semplificazione degli adempimenti che, di fatto, non permette di invocare l’annualità aggiuntiva.
Il comma 163 scrive il secondo termine di decadenza, che colpisce il titolo accertativo se non viene avviato a riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua definitività. L’atto di accertamento definitivo è il titolo non impugnato entro i termini di legge. Nel calcolo del periodo è importante ricordare che alcuni strumenti di riscossione, come la cartella di pagamento, hanno delle regole procedurali di emissione che non permettono la notifica in poco tempo bensì con termini che possono raggiungere i novi mesi dalla data di consegna del ruolo. In tal caso l’ingiunzione diventa l’unico strumento percorribile per evitare la neutralizzazione del titolo.
Salvata la decadenza dell’accertamento e del titolo coattivo inizia la prescrizione, avente lo stesso effetto invalidante sul titolo se non viene interrotta entro un certo termine mediante la notifica di una qualsiasi richiesta di pagamento. Non è necessario un atto tipico ma almeno la notifica al debitore di una richiesta avente effetto interruttivo sulla prescrizione che, in tal modo, riprenderà da zero per altri cinque anni. L’orizzonte temporale breve dei cinque anni è frutto di interpretazioni giurisprudenziali che hanno collocato gran parte delle entrate locali tra quelle periodiche.
Anche al di fuori dei tributi locali si incontra la prescrizione. Per le sanzioni amministrative è prevista dalla legge 689/81 e per i verbali di infrazione al codice della strada dal medesimo codice. Analogo discorso per i servizi a domanda individuali per il loro carattere di periodicità.
L’analisi da compiere a fine anno non è quindi rivolta solamente ai tributi non ancora accertati ma anche ai titoli a rischio prescrizione sui quali è necessario valutare la data dell’ ultimo evento notificato. Salvare la prescrizione non ha l’obiettivo di rendere eterne le pretese di pagamento bensì riconoscere il tempo necessario per avviare la riscossione del titolo e definire l’eventuale stato di inesigibilità a procedimento concluso.