Sono previste agevolazioni fiscali per gli immobili a canone concordato qualora siano stati stipulati contratti-tipo nelle 11 aree metropolitane e nei comuni con queste confinanti, nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni definiti “ad alta densità abitativa” da una delibera del CIPE aggiornata a febbraio 2004.
Il calcolo del canone concordato dipende da una serie di fattori oggettivi che vanno dalla metratura, alla posizione, alla dotazione di particolari elementi (quali doppi vetri, impianto di riscaldamento autonomo, arredamento, etc.) e dai valori indicati nell’Accordo Territoriale siglato in ogni comune ad alta densità abitativa dalle associazioni di categoria che tutelano, rispettivamente, gli interessi di proprietari immobiliari e inquilini.
È stabilito dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 53-54) che “Per gli immobili locati a canone concordato”, l’Imu e la Tasi sono ridotte del 25%. Il testo della norma permette di considerare interessate a questo sgravio tre tipologie di contratti di locazione:
a) i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
b) i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
c) i contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi)
La norma dispone che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, “è ridotta al 75 per cento”. La conseguenza è che la riduzione di un quarto dell’Imu e della Tasi si applica all’imposta dovuta sulla base delle aliquote fissate per il 2015 dai singoli Comuni. Ciò, in virtù della disposizione (di cui al citato comma 26) che vieta alle amministrazioni locali, per quest’anno, di modificare in aumento le aliquote stabilite per il 2015.
Con riferimento alle agevolazioni fiscali (IRPEF/imposta di registro o cedolare) per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa è necessario fare chiarezza con riguardo a quei Comuni che sono esclusi dall’Elenco fornito dal CIPE con delibera 87/2003 o che comunque non sono compresi tra quelli indicati dall’art.1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, Comuni confinanti con gli stessi, Comuni capoluogo di provincia).
Per maggiore completezza normativa bisogna fare riferimento anche all’articolo 9 comma 2-bis del D.L. 47/2014 (c.d. Piano Casa), come convertito dalla L. 80/2014 che recita:
2 -bis. La disposizione di cui al comma 1 (riduzione aliquota cedolare al 10% per i contratti concordati, fino a fine 2017) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (quindi, considerato che la legge di conversione è entrata in vigore il 28/05/2014, giorno successivo la sua pubblicazione in G.U., si tratta del periodo che va dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (si tratta di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari).
Va quindi determinato se, nel comune in questione, sia stato determinato lo stato di emergenza al seguito di verificarsi di eventi calamitosi; in tal caso, il comune, pur non rientrando tra quelli sopradeterminati di cui alla delibera CIPE 87/2003 e all’art. 1 del D.L. 551/88 potrebbe fruire delle agevolazioni suddette , limitatamete però alla applicazione della cedolare secca.