Alcuni comuni che avevano equiparato l’immobile dato in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado all’abitazione principale, prevedendo quindi l’esenzione, vista la modifica in merito all’applicazione dell’uso gratuito ai fini IMU, nel 2016 avranno un maggior gettito rispetto all’anno 2015 dal momento che diverse unità immobiliari date in uso gratuito, nel 2015 erano esenti dal pagamento dell’imposta, ma nel 2016 non hanno i requisiti previsti dall’art. 1 comma 10 della l.208/2015 per la riduzione del 50% dell’imponibile e di conseguenza pagano l’imposta al 7,6 per mille.
Sorge il problema se questo maggior gettito che i Comuni avranno nel 2016 rimarrà ai Comuni oppure se gli enti locali dovranno trasferirlo allo Stato con il fondo di solidarietà e il fondo aumenterà in misura pari al maggior gettito che il Comune avrà sulle abitazioni date in uso gratuito e non più esenti.
La previsione di incremento del gettito oggi nasce dal fatto che prima la esenzione era determinata dal fatto che il comune in virtù della facoltà prima concessa oggi abrogata consentiva la assimilazione alla prima casa e quindi l’esenzione. Ma tale situazione non ha a mio avviso incidenza sul problema in quanto nasce dalla potestà regolamentare. Prova ne è che l’art. 1 comma 17 della Legge n. 208/2015 “Legge Stabilità 2016” introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate, non tenendo conto di tale fattispecie, ma solamente di quelle che possano portare un decremento del gettito introdotto da disposizioni legislative e quindi nel caso che ci occupa il problema in questione è visto come una riduzione di gettito.
Infatti, la lett.a) del comma suddetto prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.
Viene modificato il comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che ha istituto, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo di solidarietà comunale ai fini di perequare le differenze di gettito tra comuni “ricchi” e comuni “poveri” da alimentarsi con una quota dell’imposta municipale propria, prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro per le seguenti motivazioni che producono un decremento del gettito:
Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);
Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;
Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);
Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);
Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);
Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.).
La dotazione dell’FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell’IMU comunale ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell’IMU. Alle compensazioni indicate si aggiungono gli importi dovuti per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, pari complessivamente a circa 86 mln. di euro.
Vengono formalizzate le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto dell’FSC. In particolare, per l’anno 2016, è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece la data è fissata al 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si prevede infine che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione dell’FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il DPCM “FSC”.
La disposizione recata dalla lettera e) del citato comma 17, modificando il co. 380 – quater della legge di stabilità 2013, determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l’anno 2016, al 40 per cento per l’anno 2017 ed al 55 per cento per l’anno 2018. Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto dell’accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.
La previsione secondo cui l’ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle RSO è determinata in misura pari all’ammontare complessivo di IMU e Tasi ad aliquota standard e FSC netto è stata estesa anche al 2016. Tale ammontare è pari al 45,8 per cento complessivo della capacità fiscale determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, fermo restando che l’ammontare 2016 potrà subire variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche alle entrate comunali di cui ai commi precedenti della legge di stabilità.
La lettera f) del già citato comma 17 ha aggiunto ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013: il 380-sexies, septies e octies.
Il 380-sexies prevede che l’incremento del Fondo pari a 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e Tasi, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell’anno 2015. L’importo in questione è quindi ancorato all’effettiva riduzione dovuta al nuovo assetto delle entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo.
Inoltre, per effetto di una modifica apportata dalla Camera, si prevede, a decorrere dal 2016, l’accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul FSC da destinare ai Comuni per i quali il riparto dell’importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 milioni di euro è quindi destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.
Il comma 380-septies prevede che a decorrere dal 2016 il Fondo di solidarietà, al netto degli importi corrisposti ai sensi del co. 380 -sexies venga distribuito:
nei Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione netta del 2015;
nei Comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta dell’FSC 2015.
In ambedue i casi è fatto salvo il ristoro del gettito abolito secondo la previsione del precedente co. 380-sexies.
Il comma 380-octies fornisce una definizione di “dotazione netta” dell’FSC riportata nel precedente comma. Essa corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il co. 380 – sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione a carico di ciascun comune.
Da quanto emerge quindi non viene assolutamente presa in esame la fattispecie evidenziata dal comune come un incremento di gettito, in ragione del fatto che, come detto, l’esenzione era prevista a seguito di potestà regolamentare mentre l’incremento, che i Comuni che avevano introdotto l’esenzione per l’equiparazione dell’abitazione in comodato all’abitazione principale si trovano ad avere, è introdotto da una disposizione legislativa.