La Cassazione a Sezioni Unite ha cercato di mettere ordine alla disciplina dei mezzi pubblicitari collocati su suolo pubblico o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, con la sentenza n.21545/2017, pubblicata il 18 settembre 2017.
Un’azienda pubblicitaria ha impugnato con esito favorevole dinanzi alla CTP la deliberazione del Comune di Bologna recante la determinazione del canone dovuto per gli impianti pubblicitari denominati SCROLLER , installati su suolo comunale, con applicazione del prelievo sulla base della DIMENSIONE DEL MANUFATTO, anziché della superficie pubblica occupata.
La CTR, rigettando l’appello rilevava in primis che la CTP aveva erroneamente ricondotto il canone in contestazione al COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) anzichè al CIMP (canone per le installazioni pubblicitarie) e dichiarava non sussistere il difetto di giurisdizione del giudice tributario sollevato dal Comune in quanto la Commissione di primo grado non aveva annullato la delibera ma semplicemente disapplicata nella parte in cui la commisurazione si riferiva alla superficie espositiva degli impianti pubblicitari, in conformità all’articolo 7 del decr. legisl. n. 546 del 1992.
Il Comune impugnava per cassazione la sentenza della CTR per carenza di giurisdizione del giudice tributario in materia di canone concessorio o per inammissibilità o tardività del ricorso di primo grado ed altri motivi.
La Suprema Corte ha deciso in primo luogo di dover esaminare pregiudizialmente il motivo di ricorso concernente il difetto di giurisdizione, che ha ritenuto fondato per una serie di ragioni.
In primo luogo ha rilevato che la mancanza nella specie di un ATTO IMPOSITIVO esclude in radice la competenza del giudice tributario
“sia perché, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decr. legisl. n. 546/1992, l’impugnazione diretta ed esclusiva di un atto amministrativo non va esperita dinanzi a detto giudice, ma nella diversa sede competente, sia perché non è proponibile al giudice tributario una domanda di accertamento negativo della debenza di un tributo, data la natura essenzialmente impugnatoria dell’azione, davanti a tale giudice”.
Ha osservato inoltre che la impugnata deliberazione del Comune non attiene ad un prelievo tributario sulla diffusione dei mezzi pubblicitari, come ICP disciplinata dal decr.legisl. n.507/1993 od analoga imposta denominata CIMP introdotta con l’art. 62 del decr.legisl. n.446/1997, ma ad un canone concessorio cosiddetto “CONVENZIONALE” dovuto per l’occupazione da parte di un privato di aree o spazi di proprietà o in godimento del Comune, ricordando inoltre che il prelievo tributario ICP/CIMP è cumulabile con il canone concessorio non tributario, come previsto dallo stesso legislatore all’art, 9, comma 7, del decr. legisl. n. 507/1993, il quale recita che “Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tosap, nonché il pagamento di CANONI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.
Di rilievo la osservazione sul contenuto della citata delibera comunale che, ad avviso della Corte, non attiene né alla TOSAP, (correlata al presupposto oggettivo delle occupazioni, di qualsiasi natura, quindi anche abusive, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze o, comunque, su beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province), né al prelievo di natura non tributaria COSAP, introdotto dal legislatore in alternativa alla TOSAP, (art. 63 del decr. legisl. n. 446/1997) dovuto quale controprestazione di una concessione dell’ente locale effettiva o presunta (nel caso di una occupazione abusiva) per l’uso esclusivo di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinati a mercati attrezzati, ovvero anche di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In buona sostanza, la delibera si riferisce alle ipotesi di concessione per occupazione di suolo pubblico mediante impianti pubblicitari ma non si identifica con TOSAP o COSAP, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dell’importo dovuto per TOSAP/COSAP dell’ammontare del canone concessorio (art. 63, comma 3, del decr. legisl. n. 446 del 1997).
Il suddetto rilievo ha portato anche a considerare che la riconduzione del contenuto della delibera ai canoni concessori “convenzionati” non implica che la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Ciò vale sia in presenza di CANONI DOMINICALI (ossia RICOGNITORI), nel senso che sono dovuti solo a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell’ente locale su di un bene oggetto di concessione (la cui quantificazione non è rapportata all’utilità economica ricavata dal concessionario), sia in presenza di CANONI NON RICOGNITORI, che hanno la funzione di corrispettivo quale controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, come ad esempio il canone dovuto all’ente proprietario per l’occupazione delle strade ai sensi dell’art. 27 del Codice della Strada.
In conclusione, la Corte, pronunciando a sezioni unite, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere l’impugnativa delle delibera comunale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.