La società addetta alla riscossione della tariffa rifiuti del Comune di Mantova ha notificato una cartella per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da una azienda esercente attività di coltivazione florovivaistica, relativa agli anni 2005/2008. La CTP ha ridotto l’area da assoggettare alla TIA e la CTR ha rigettato l’appello sul rilievo che il contribuente rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo coltivatore diretto (risultante dall’iscrizione alla Camera di Commercio) per cui doveva escludersi l’applicazione dell’imposta trattandosi di rifiuti agricoli.
La società concessionaria ha prodotto ricorso per Cassazione sostenendo che la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali l’attività svolta nei locali per cui è causa dovesse considerarsi agricola, dal momento che il contribuente non aveva provato che i prodotti commercializzati negli immobili assoggettati a tariffa provenissero dalla coltivazione del fondo o avessero compiuto almeno una fase del ciclo biologico nel fondo steso, dovendosi per contro considerare che i ricavi rinvenienti dall’attività commerciale erano superiori a quelli dell’attività agricola. Il ricorrente ha inoltre sostenuto la violazione degli articoli 15 e 16 del Regolamento comunale approvato con deliberaz. N. 13/2006, per i quali in relazione agli anni successivi al 2005 i locali rurali situati in zona agricola, utilizzati per l’esposizione e la vendita al pubblico di prodotti provenienti dall’attività agricola , fossero da assoggettare al pagamento secondo l’apposita tariffa che escludeva solo i manufatti strettamente strumentali alla coltivazione ed all’allevamento.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 18498/2017 della Sezione V Civile, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura alla sentenza CTR che non ha tenuto conto della norma regolamentare del Comune di Mantova la quale prevede che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani quelli prodotti nell’esercizio dell’attività agricola, nonché la disposizione dell’articolo 15 dello stesso Regolamento secondo cui rientrano nel regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita ed alla esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola (quali fiori, piante ecc.) mentre sono esclusi dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo, come fienili, deposito di attrezzature, nonché i locali e le are destinate all’attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.
Ad avviso della Corte “la CTR, nell’escludere dalla TIA per il periodo 2006/2008 i locali adibiti a serra ed a commercializzazione dei prodotti agricoli, non ha fatto corretta applicazione delle norme regolamentari poiché avrebbe dovuto escludere dal regime tariffario solamente le aree adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature. Con riguardo, invece, ai locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti avrebbe dovuto affermare l’inclusione nel regime tariffario”.
Per tale ragione, è stata cassata la impugnata sentenza e rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione.