La CTR dell’Umbria ha ritenuto tassabile ai fini ICI 2001/2005 alcune aree fabbricabili malgrado la esistenza di un vincolo del piano regolatore che impediva la costruzione di nuovi edifici fino alla avvenuta demolizione degli edifici preesistenti, ed ha escluso la natura pertinenziale delle aree in mancanza di prova di tale rapporto, anche per la circostanza che nella denuncia ICI 2005 i terreni erano stati dichiarati come agricoli ed autonomi rispetto ai fabbricati.
Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato vari motivi di violazione della vigente normativa, in primis la considerazione che il terreno fosse da considerare fabbricato e non area fabbricabile essendo il complesso edilizio composto da abitazione, opificio e terreno circostante, avendo anche presente che il PRG ammetteva interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione di demolire il vecchio edificio, ricostruendolo con superficie più ampia, per cui l’ICI sarebbe dovuta solo sull’immobile ed il Comune di Perugia avrebbe indebitamente detratto la cubatura dell’opificio rispetto al totale.
Corretta, secondo la Sentenza della Cassazione n.9789/2017 – SEZ. V CIVILE – la decisione della CTR che ha considerato tassabile l’area in conformità ai principi giurisprudenziali secondo cui
“ogni area che rientri nello strumento urbanistico come fabbricabile, è tassabile come edificatoria a prescindere dall’esistenza di vincoli che ne limitano l’edificabilità”. Corretto anche il calcolo dell’ICI sulla sola entità residua del terreno, detratta la parte edificata, che già sconta l’ICI quale fabbricato esistente,”
Respinta anche la censura relativa alla pertinenzialità dei terreni rispetto agli edifici esistenti in quanto non è stata fornita adeguata prova di tale rapporto.
Circa l’accatastamento agricolo del terreno è stata rilevata palese contraddizione tra l’asserzione del contribuente circa la non edificabilità del terreno e la descrizione della destinazione urbanistica articolata e complessa volta a sostenere la edificabilità della maggiore cubatura,
Sulla censura del contribuente circa l’applicazione congiunta delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e di quelle per omesso o carente versamento, la Suprema Corte ha ritenuto di uniformarsi alla costante giurisprudenza su tale punto per cui il giudice di appello correttamente ha omesso di pronunciarsi non essendo stata tale questione riproposta in sede di impugnativa della decisione di primo grado.
Per le suddette motivazioni, il ricorso è stato respinto.