La Cassazione, con l’ordinanza n. 18102/2017, Sez. V Civile, depositata il 21 luglio 2017, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto avverso una sentenza della CTR Lazio riguardante un avviso di accertamento tosap emesso nei confronti di una società concessionaria dell’area demaniale destinata a parcheggio con pagamento di tariffa nel Comune di Fiuggi.
La Suprema Corte ha ritenuto di dare continuità al principio già affermato dalla stessa, secondo cui il presupposto impositivo della tosap (di cui al decr. legisl. n.507/1993) è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti una effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di specie occorre quindi rilevare in concreto, se l’occupazione da parte della società concessionaria del parcheggio comporti la sottrazione dell’area all’uso pubblico o se la società sia soltanto incaricata del mero servizio di gestione, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per la sosta dei propri veicoli, dovendosi ravvisare in tal caso una occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico l’uso dell’area, che rimane nella disponibilità del Comune.
Avendo la CTR accertato, con valutazione in fatto non censurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che dalle clausole descrittive dell’oggetto del contratto emergeva che la concessione di suolo pubblico al privato era volta unicamente a consentire la gestione del pubblico parcheggio e della esazione delle somme dovute dagli utenti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritendo, quindi, non dovuto il pagamento della tosap.