Nel corso del giudizio di conto presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria, la Corte dei Conti, allo scopo di verificare se Equitalia sud spa, nella veste di Agente della riscossione delle entrate per conto di un Comune, sia incorsa per propria colpa in ipotesi che abbiano determinato una perdita del credito in capo all’Ente impositore, ha proceduto ad una disamina della normativa che disciplina gli obblighi dell’Agente stesso: in particolare, il richiamo all’art. 1, comma 163, della Legge n. 196/2006 il quale stabilisce che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo”. La natura di titolo esecutivo (quale atto proprio del concessionario della riscossione) è insita sia nella cartella esattoriale, sia nella ingiunzione ex R.D. n.629/1910 ed il concessionario deve rispondere di eventuali ritardi o negligenze nell’espletamento dell’incarico.
Trova, quindi, applicazione la norma che non riconosce il diritto al discarico delle somme affidate nei casi in cui:
sia decorso il termine di decadenza di cinque anni per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte dell’ente impositore;
gli importi per i quali il concessionario non abbia notificato il titolo esecutivo entro tre anni dalla data in cui l’accertamento sia divenuto esecutivo;
gli importi per i quali sia decorso oltre un anno dalla notificazione della cartella senza che sia iniziata la espropriazione forzata dei beni del debitore (tenendo presente che il fermo ed il preavviso di fermo amministrativo non sono ritenuti equivalenti all’espropriazione forzata, a mente della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128 del 24 aprile 2002).
Preso atto che le tre fattispecie indicate sopra, secondo quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, norma che deve ritenersi applicabile agli enti locali che abbiano affidato all’esterno il servizio di riscossione delle entrate, la Corte dei Conti, con la sentenza n. 348/2016, depositata il 23 dicembre 2016, ha rilevato, sulla base della documentazione esibita, la esistenza di un certo numero di partite per le quali l’Agente della Riscossione non ha posto in essere nei termini di legge le procedure necessarie, provocando un danno economico nei confronti dell’Ente. Pertanto, il Collegio ha condannato la società concessionaria a rifondere il danno stesso, con gli interessi legali maturati, oltre la restituzione degli aggi eventualmente trattenuti e la condanna alle spese di giudizio.