Il presupposto impositivo della Tosap è costituito dall’occupazione di spazi ed aree soprastanti e sottostanti il suolo comunale e provinciale effettuata ANCHE SENZA TITOLO, come affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 21907/2017 – Sez. VI Civile – intervenuta a decidere sul ricorso della HERA spa avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna in merito ad un ATTO DI ACCERTAMENTO notificato dalla soc. ICA concessionaria del servizio di accertamento per il Comune di Longiano.
Oggetto della questione l’occupazione della HERA di suolo pubblico realizzata mediante cavi e condutture utilizzati per il servizio di distribuzione del gas. La ricorrente ha sostenuto che non sussistesse la soggettività passiva non essendo la stessa né proprietaria degli impianti, né titolare della concessione, ma unicamente titolare di un diritto personale di godimento in virtù di un contratto qualificato come di locazione.
La sentenza della CTR è stata censurata inoltre per presunta violazione dell’art. 39 del decr. legisl. n. 507/1993 perché, secondo la ricorrente, la giusta interpretazione avrebbe dovuto condurre a considerare occupazione di fatto solo l’ipotesi in cui non esistesse “un occupante di diritto” che nel caso di specie era individuabile nella UNICA RETI spa titolare della concessione per l’occupazione di suolo pubblico.
Il Supremo Collegio ha ritenuto del tutto coerente con il sistema normativo che disciplina il tributo l’affermazione del giudice tributario secondo cui la soggettività passiva è da imputare solo ed esclusivamente ad HERA in quanto utilizzatrice del suolo attraverso i cavi, gli impianti e le condutture, nella veste di azienda fornitrice di un servizio, anche se rivolto ad una pluralità di utenti. In sostanza, la titolarità delle infrastrutture in capo ad un diverso soggetto non esclude l’attualità della occupazione del suolo pubblico, da parte di chi, mediante l’occupazione dell’area sulla quale insistono gli impianti, eserciti la propria attività d’impresa nel proprio esclusivo interesse economico.
Nel caso di specie, l’HERA, in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda (non di locazione come impropriamente indicato in ricorso) in essere con UNICA RETI , è il soggetto che occupa il suolo pubblico interessato dal passaggio delle condutture per il perseguimento di un proprio interesse lucrativo e, quindi, correttamente individuata come soggetto passivo della tosap.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.