La determinazione della Tariffa Rifiuti per le attività di Bed & Breakfast è stata da sempre oggetto di dubbi ed ha prodotto svariate sentenze della giustizia tributaria, fino alla Cassazione.
L’IFEL ha avuto modo, con la propria Nota del 15 marzo 2016, di fornire chiarimenti in esito ai molti quesiti ricevuti sull’argomento, alla luce della vigente normativa e della pronuncia della Cassazione n. 16972 del 2015, intervenuta a modificare il precedente orientamento.
La Suprema Corte, con la sentenza citata, ha ritenuto che il Comune possa legittimamente stabilire una differenziazione tra l’attività di Bed e Breakfast svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria.
La motivazione scaturisce dal disposto dell’articolo 49 del decr.legisl. n.22/1997 in base al quale il Comune può istituire tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguono l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili, a prescindere dalla categoria catastale.
Viene peraltro precisato che sia da ritenere illegittima una tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta per gli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili dal momento che l’attività ricettiva viene svota dal B&B in maniera occasionale e priva del carattere di impresa.
Spetta in ogni caso al Comune di verificare in concreto quale sia la possibilità di produzione dei rifiuti conseguente alla fornitura da parte del proprietario dell’immobile di servizi agli ospiti, quali il cambio di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di materiale di consumo, che comportino una quantità di rifiuti maggiore di quella che sarebbe normalmente prodotta dal proprietario in assenza dell’attività in questione.
In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che legittimamente il Comune possa prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra civili abitazioni ed alberghi, tenendo conto della differenza tra l’uso normale abitativo e quello ricettivo. Giova a tale proposito il commento contenuto in questa Rivista, nel settore GIURISPRUDENZA, nell’articolo di Iconio Massaro del 21 settembre 2015 (La Cassazione in tema di TARSU sulla distinzione tariffaria tra alberghi e civili abitazioni).