È stato prodotto ricorso per Cassazione dall’AMA avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto la richiesta di ammissione in privilegio del credito vantato dall’azienda per la tariffa (TAR) del servizio di smaltimento dei rifiuti.
La Suprema Corte – Sez. I Civile – con la sentenza n. 12275/2016 pubblicata il 14/6/2016, ha ritenuto doversi dare continuità, per identità di ratio, all’indirizzo espresso dalla stessa Sezione in occasione di una precedente pronuncia sulla TIA (tariffa per l’igiene ambientale) alla quale è stata riconosciuta la NATURA TRIBUTARIA in quanto entrata pubblica che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l’onere sulle categorie che da questa traggono vantaggio, in assenza invece di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l’onere ed il beneficio che il singolo ne ricava.
Sulla TIA viene altresì ricordato che le stesse SS:UU: avevano riconosciuto la giurisdizione tributaria, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 2010.
A sua volta, la TARI, che ha sostituito a decorrere dal 2014 i precedenti tributi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU, TIA, TARES), è stata istituita per finanziare i costi del predetto servizio con la legge n. 147/2013.
A tutto ciò si aggiunga, sempre secondo la Cassazione, la interpretazione autentica dell’articolo 13, c. 13, de D.L. n.201/2011, la quale dispone che “ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla legge per la finanza locale a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali” supera ogni residuo dubbio sull’applicabilità del privilegio anche alla TARI in questione.
In conclusione, è stata quindi accolta la richiesta per l’ammissione in via privilegiata del credito AMA nel fallimento.