Da molti Comuni è stato chiesto al Ministero delle Finanze se alla luce del blocco degli aumenti dei tributi locali di cui alla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prorogato per il 2017 dalla Legge di bilancio n. 232/2016 , sia possibile diminuire l’aliquota dell’IMU (dal 10 al 7,6 per mille) per le categorie catastali D1-D2-D4-D6-D7 con contemporaneo aumento dell’aliquota TASI (dallo zero al 2,4 per mille) nel rispetto del limite di cui al comma 677, art. 1, della Legge n.147/2013.
Il MEF, con la Risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017, ha ricordato in primo luogo che la sospensione automatica dell’efficacia delle delibere degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi rispetto alle aliquote applicabili per l’anno 2015 riguarda in generale: tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie agevolative.
Per quanto riguarda la TASI ha ricordato che l’aliquota dell’uno per mille (art. 1, comma 676 della Legge n. 147/2015) può essere ridotta fino all’azzeramento, tenendo presente che la somma delle aliquote TASI-IMU non deve essere superiore al limite massimo del 10,6 per mille consentito dalla legge al 31/12/2013 e che nel caso in cui l’immobile sia occupato da persone diversa dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune fra il dieci ed il trenta per cento, fissata però al novanta per cento a carico del possessore nel caso di mancata trasmissione della delibera entro il termine di legge o di mancata determinazione della percentuale stessa.
Di conseguenza, ad avviso del Ministero, l’eventuale aumento ipotizzato, per essere attuato dovrebbe prevedere espressamente:
– per gli immobili locati, il mantenimento delle aliquote allo stato vigenti ovvero l’IMU al dieci per mille e la TASI azzerata;
– per gli immobili non locati l’aliquota IMU al 7,6 per mille e l’aliquota TASI al 2,4 per mille.
In alternativa, potrebbe il Comune assoggettare anche gli immobili dati in locazione alle nuove aliquote IMU (7,6 per mille) e TASI (2,4 per mille) con rinuncia da parte dell’Ente alla TASI dovuta dagli occupanti, prevedendo quindi per tali soggetti una specifica ipotesi di azzeramento ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 683 della Legge n. 147/203, articolo 1.
È stata però richiamata l’attenzione sul fatto che tale manovra fiscale determinerebbe un risparmio di imposta per i proprietari degli immobili locati, con conseguente perdita di gettito derivante dalla riscossione dei due tributi. Naturalmente, è stato anche precisato che la soluzione prospettata non potrà essere adottata dai Comuni in applicazione dell’art. 193 del D.Lgs. n.267/2000 poiché l’invarianza del gettito e la perdita non sono idonee ad assicurare la finalità della “salvaguardia degli equilibri di bilancio” voluta dal legislatore.