La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.13059/2017 della Sez. V Civile, pubblicata il 24 maggio 2017, ha deciso che il beneficio della riduzione del cinquanta per cento previsto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992 per gli immobili in condizioni di inagibilità, vada riconosciuto anche in assenza della istanza di parte con dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza delle condizioni richieste, qualora tali condizioni, accertabili dall’ente locale, risultino da apposita documentazione presentata a sostegno.
Il Collegio ha ritenuto di uniformarsi al principio espresso con le proprie precedenti sentenze n.12015/2015 e n.13230/2005 in base alle quali
“in tema di ici e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al cinquanta per cento, ai sensi del decr.legisl. n.504/1992, art, 8, comma 1, e qualora dette condizioni accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni”.
Insomma, lo stato di inagibilità o inabitabilità può ritenersi esistente anche se il contribuente non ha presentato apposita richiesta di usufruire del beneficio, quando, come nel caso in esame, è stata prodotta sufficiente documentazione tra cui la dichiarazione dell’Azienda Servizi Pubblici di Osimo, che il giudice di merito non ha ritenuto validante rappresentazione della situazione.
Il ricorso è stato, quindi, accolto con cassazione della impugnata sentenza e con rinvio alla CTR delle Marche a diversa composizione, per una nuova valutazione in ordine allo stato di inagibilità degli immobili in oggetto.