Alcune Province del Piemonte hanno lamentato che le somme stanziate dalla Regione per l’esercizio di funzioni amministrative ad esse conferite non sono sufficienti a coprire i relativi oneri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 12 gennaio 2016, pubblicata il 29 gennaio 2016, sulle ordinanze di rinvio del TAR Piemonte con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della Legge Finanziaria della Regione Piemonte per il 2014, ha affermato che l’entità della riduzione delle risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni conferite alle province piemontesi si riverbera sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con i parametri costituzionali (artt. 117, 119 e 97 Cost.) nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni stesse. Si verifica, cioè, una lesione che si riflette sul buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la diminuzione in così elevata percentuale costituisce una menomazione dell’autonomia stessa, con grave pregiudizio all’assolvimento delle funzioni stesse in attuazione della legge n. 59/1997.
Nel caso prospettato, il giudice rimettente ha rilevato infatti che lo stanziamento finale deciso dalla Regione risulta pari a circa due terzi delle risorse annualmente assegnate a far data dal conferimento delle funzioni ex lege n. 59)1997.
La Corte ha precisato inoltre che la riduzione sproporzionata delle risorse , non corredata da adeguate misure compensative determina un grave vulnus all’espletamento da parte delle Province delle funzioni espressamente conferite dalla legge regionale, determinando una situazione di “inadempimento” rispetto ai parametri legislativi la cui vigenza permane nella sua originaria configurazione.
Né la Corte ha ignorato il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione delle stesse per effetto della Riforma costituzionale in itinere: tuttavia l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite deve essere correttamente attuato.
Per i motivi esposti, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli delle leggi regionali nn. 1, 2 e 19 che violano il dettato della Costituzione.