La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da un contribuente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli avente ad oggetto “il mancato sgravio del fermo amministrativo” imposto dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune, malgrado gli atti presupposti (ordinanza ingiunzione e cartella di pagamento) fossero stati annullati con sentenza passata in giudicato.
Con il ricorso per Cassazione è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.) poiché fosse onere dell’Amministrazione, quale titolare del diritto di credito, procedere alla emissione del provvedimento di sgravio e trasmetterlo alla società concessionaria della riscossione.
La Cassazione – Sez. VI Civile – con la sentenza n. 7807/2016 pubblicata il 20/4/2016, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo dedotto in quanto
“il fatto illecito nel caso in esame è costituito non solo dalla iscrizione del fermo amministrativo da parte del concessionario, ma anche dalla mancata emissione del provvedimento di sgravio e dalla mancata comunicazione all’esattore”.
La ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova delle due condotte omissive del Comune, in quanto la iscrizione del fermo amministrativo è atto proprio dell’Agente della riscossione e per discriminare quest’ultimo rispetto alla posizione dell’ente creditore sarebbe stata necessaria apposita deduzione probatoria della parte attrice ricorrente. Tale prova avrebbe potuto essere fornita mediante documento proveniente dal Comune, o mediante interpello o prova testimoniale.
Né, ad avviso della Suprema Corte, può essere ritenuta valida la produzione documentale consistente nella comunicazione di sgravio del Comune all’esattore fornita dalla ricorrente unitamente al ricorso per Cassazione, poiché trattasi di produzione irricevibile ex art. 372 c.p.c. che esclude qualsiasi attività istruttoria nella sede di legittimità. Per tale motivo il ricorso è stato respinto.