Un Comune della provincia di Modena ha chiesto il parere della Corte dei Conti sulla ipotesi di transazione scaturita nel corso di una controversia sorta a seguito della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società, ad esito del quale l’A.G. ha invitato le parti a dare avvio ad una mediazione. In particolare, il Sindaco ha chiesto di conoscere se sia possibile deliberare l’accoglimento della proposta di mediazione senza acquisire preventivamente i pareri degli uffici e dell’avvocatura interna, dal momento che la proposta è stata formulata da un soggetto terzo, e ciò possa configurare eventualmente una lesione degli interessi pubblici.
La Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna si è pronunciata con la deliberazione n.62/2017/PAR, verificata l’ammissibilità del quesito sotto il profilo dell’attinenza alla materia della contabilità pubblica , in aderenza con quanto affermato dalle Sezioni Riunite (deliberaz. N.54 del 2010) secondo cui
“la contabilità pubblica deve comprendere anche quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica, presenti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
La Corte ha svolto una disamina del quadro normativo di riferimento, richiamando l’attenzione sull’articolo 49 del TUEL il quale dispone che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla GIUNTA ED AL CONSIGLIO deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, pareri che debbono essere inseriti nella deliberazione.
Riguardo alla questione concernente il ruolo dell’avvocatura interna , ha fatto richiamo alla pronuncia della Sezione di controllo della Regione Piemonte n. 20/2012/PAR secondo cui
“per gli enti territoriali non è previsto un particolare iter procedimentale per gli atti di transazione, ma ove l’ente sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto previsto per le Amministrazioni dello Stato dall’art. 14 de R.D. n.2440/1923.”
Di conseguenza, ad avviso della Corte, i pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere necessariamente resi, costituendo presupposti necessari delle deliberazioni, ad eccezione di quelle che costituiscono meri atti di indirizzo e l’omessa acquisizione è tale da determinare l’illegittimità dell’atto, non potendosi per l’importante funzione ad essi assegnata dal legislatore, ritenere che la loro mancanza non sia tale da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico volta per volta tutelato dalle norme.
Nel caso in esame, la Corte ha affermato inoltre che, la circostanza che la deliberazione abbia ad oggetto una proposta di transazione formulata da un mediatore, soggetto terzo, non è tale da poter consentire una deroga alla norma generale, in quanto il ruolo del mediatore non esclude l’esigenza di un approccio prudente, finalizzato ad evitare un depauperamento delle pubbliche risorse.