Si preannuncia un’estate impegnativa per i comuni. Il cammino di conversione del DL 50/2017 riserva almeno due importanti novità approvate alla Camera, che chiameranno in causa i consigli comunali fin da subito. Le norme di interesse sono contenute in tre articoli.
Locazioni turistiche e imposta di soggiorno.
La novità più dirompente è la possibilità per i comuni aventi i requisiti per l’applicazione del tributo, di istituire e aumentare l’imposta di soggiorno, in deroga sia al blocco del potere di aumento dei tributi sia al termine ultimo di esercizio della potestà regolamentare. La possibilità di istituire e rimodulare l’imposta è aperta con decorrenza dal 2017, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Questo significa che, dopo la definitiva conversione in legge del decreto, i comuni possono adottare apposito regolamento e delibera tariffaria che troveranno applicazione non dal 1.1.2017 bensì dall’efficacia della delibera, posto che la deroga al comma 169 è piena. L’articolo 4 affronta anche il tema delle locazioni turistiche fino a 30 giorni delle unità abitative, con intento di risolvere le problematiche connesse all’evasione fiscale. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto le persone in ricerca di un immobile con chi la dispone, qualora incassino i canoni o intervengano nel pagamento dei canoni/corrispettivi operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare all’atto del pagamento. Inoltre, questi stessi soggetti sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal regolamento comunale e dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve, entro giugno dell’anno successivo.
Rottamazione liti pendenti.
L’articolo 11 allarga la definizione dei contenziosi in materia tributaria anche a favore dei tributi locali, su decisione facoltativa che dovrà essere adottata entro il 31 agosto 2017. Ai sensi del comma 1, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, col pagamento di tutti gli importi compresi interessi per tardiva iscrizione a ruolo, escluse le sanzioni e gli interessi di mora. Il nuovo comma 1 bis prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
Le modifiche alla riscossione riservano una sorpresa dell’ultima ora.
L’articolo 35, dopo aver corretto il tiro sulle attività della nuova Agenzia Entrate-Riscossione verso le amministrazioni locali, circoscritto alla sola fase della riscossione, aggiunge un importante tassello all’articolo 2 bis del dl 193/2016. La norma prevede che, dal 1 ottobre 2017, tutte le somme versate in fase spontanea siano incassate direttamente sul conto corrente di tesoreria. Ebbene, con le ultime modifiche, l’incasso è ammesso anche sul conto corrente postale intestato all’ente impositore. Resta così ferma la volontà del legislatore di impedire incassi su conti terzi, diversamente da quanto scritto qualche anno fa nell’art.7 comma 2, lettera gg septies, del dl 70/2011.
L’ultima scrittura del comma 2 dell’articolo 2 del dl 193/2016 sugli affidamenti alla nuova Agenzia entrate-riscossione, chiude con la previsione secondo cui
le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.
Da qualche giorno la stessa Equitalia ha inviato agli enti impostori apposito documento nel quale chiarisce che solo in caso di nuove liste di carico da avviare a riscossione a mezzo ruolo, va adottato apposito atto di affidamento.