Il Comune di FORIO ha impugnato per Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto il ricorso del contribuente relativo ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2012 per non avere l’atto impositivo assolto l’obbligo di motivazione, causa la mancata allegazione delle delibere in esso richiamate.
La Suprema Corte, con l’ORDINANZA DELLA SEZIONE VI – N. 16289/2017 – ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in virtù della quale, in tema di accertamento tributario, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dell’atto richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, si riferisce agli atti che rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente. Si tratta di un principio pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali, come sancito in numerose sentenze ad es. Cass. N.22197/2004, Cass. N.25371/2008, Cass. N.13106/2013, Cass. N.22254/2016, Cass. N. 1568/2017).
In tema di TARSU, la Corte ha affermato inoltre che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non integra in alcun modo il requisito motivazionale dell’atto impositivo, per la ragione che la delibera con la determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del D.Lgs. n.507/1993, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
Viene, poi, osservato che il sistema di delibere dei Comuni assolve un obbligo di pubblicità legale (art. 124 del D.Lgs. n.267/2000), per cui la pubblicazione delle stesse deve presumersi e non essere oggetto di specifica prova da parte dell’ente.
Avendo la sentenza impugnata, ignorato del tutto l’indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato, la Corte ha accolto il ricorso del Comune, rinviando alla CTR della Campania in diversa composizione per adeguarsi ai principi di diritto formulati con la presente ordinanza.