Nel Supplemento n.14 della Gazzetta Ufficiale n.49 del 28/2/2017 è stata pubblicata la Legge n.19/2017 di conversione del c.d. decreto milleproroghe, con le numerose modifiche apportate dalle Camere.
Tra le norme che interessano gli enti locali, si segnalano le seguenti, inserite nei corrispondenti articoli del decreto legge.
Art. 1, c. 15 quater – Regioni ed Enti Locali possono prorogare per un periodo non superiore a cinque anni i piani di recupero delle somme indebitamente erogate ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.L. n.15/2014.
Art. 4, c. 2 bis – e art. 5 c. 11 sexies – sposta al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendiio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido e per le strutture turistico alberghiere.
Art. 5, c. 11 septies – proroga al 30 aprile 2017 il termine per adottare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti che hanno presentato il relativo piano oltre i termini di legge,
Art. 6, c.8- Proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche.
Art. 13, c.4- Modifica l’art. 2 bis del D.L. n.193/2016, spostando al I° ottobre 2017 il termine per l’applicazione delle norme che dispongono il versamento delle entrate comunali sul conto di tesoreria dei medesimi enti, ferme restando le modalità di versamento ordinariamente previste per l’IMU e la TASI. Viene aggiunta la possibilità per i soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53 del decr.legisl. n.446/1997, purchè facciano ricorso a forme cauzione collettiva e solidale, di effettuare il versamento ai Comuni in modo da consentire l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti dei predetti soggetti.
L’art. 14 reca proroghe di termini relativi ad interventi emergenziali, riguardanti i comuni colpiti da eventi atmosferici.