La controversia decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25159 del 2016 concerne l’avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni notificato, per ICI 2008, relativamente ad un immobile utilizzato in locazione, da una società commerciale, come casa di cura.
L’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, “esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (tra le tante: Cass. nn.8054/05; 18838/06; 3733/10; 4502/12; 14226/15).
Questo indirizzo è stato anche più recentemente ribadito in forza del principio per cui l’esenzione in esame “è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi” (Cass. 8870/16).
La circostanza che, come è pacifico nel caso di specie, l’immobile in questione sia adibito ad attività sanitaria e di cura non direttamente dall’ente proprietario, ma in forza di un contratto di locazione a favore di una società commerciale (ancorché convenzionata con il SSN), esclude – in definitiva – l’esenzione in oggetto; risultando del tutto irrilevante che i proventi locativi vengano destinati dall’ente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.