Una società partecipata dal capitale del Comune aveva impugnato la sentenza del Tribunale dichiarativa del fallimento della stessa e la Corte di Appello aveva confermato la decisione riconoscendo la qualità di società commerciale e, quindi, la fallibilità della stessa nonostante la partecipazione del Comune al rispettivo capitale.
Nel ricorso per Cassazione la società, in persona del curatore, ha dedotto l’assenza in capo alla stessa dei requisiti soggettivi, perché ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO, trattandosi di SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING, ed il mancato esame dei contratti di servizio con il Comune partecipato.
Il Collegio con la sentenza della SEZ. I CIVILE n. 3196/2017, ha ribadito il principio espresso nella sentenza n. 22203/2013, secondo cui “in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e modalità”
Ad avviso della Suprema Corte va ricordato che lo stesso articolo 1 della Legge Fallimentare disegna l’area di esenzione dalle procedure concorsuali degli ENTI PUBBLICI e non alle SOCIETÀ PUBBLICHE. Anche l’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) ha a sua volta precisato che: “le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle di amministrazione controllata…”.
Né è possibile attrarre le società del tipo della ricorrente nell’ambito del diritto pubblico in quanto la stessa Corte di Appello ha negato la sussistenza in capo ad essa dei requisiti che la normativa comunitaria detta per l’attribuzione della qualifica di società in house ed inoltre perché nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.