La CTR di Abruzzo respingeva l’appello del Comune di Pescara avverso la sentenza CTP che aveva annullato per l’avvenuta decadenza l’avviso di accertamento TARSU/TIA nei confronti di una società concessionaria di spazi demaniali ed acquei.
Sul ricorso proposto dal Comune, la Cassazione è intervenuta con la sentenza della SEZ. V CIVILE n.22224 del 2016, pubblicata il 3 novembre 2016.
La questione riguarda la determinazione del termine iniziale per il computo della decadenza quinquennale ai fini della notifica dell’accertamento TARSU/TIA ai sensi dell’art. 1, comma 161 della Legge n.296/2006, il quale dispone che gli enti locali procedono alla rettifica od all’accertamento d’ufficio con AVVISI che debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma va collegata alla disposizione dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, la quale stabilisce che la denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini TARSU deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.
Il Comune ritiene che il termine sia quello del 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione.
La Corte ha ritenuto che la interpretazione da dare alla norma dipende dal momento in cui si sia verificata la occupazione, e cioè, se prima del 20 gennaio o dopo tale data. Ossia, PER LE OCCUPAPAZIONI INIZIATE TRA L’UNO ED IL 19 GENNAIIO LE DICHIARAZIONI DEBBONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 20 GENNAIO DELLO STESSO ANNO, MENTRE LE OCCUPAZIONI SUCCESSIVE AL 20 GENNAIO VANNO DICHIARATE ENTRO IL 20 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO.
La Cassazione ha anche rilevato che tale lettura della norma porta, ad esempio, a chi inizi l’occupazione il 19 gennaio, ad avere un solo giorno per la dichiarazione, mentre chi inizia l’occupazione il 21 gennaio può disporre di 364 giorni. Le stesse conseguenze si verificherebbero, ove si accedesse alla tesi del Comune, nel caso di una occupazione iniziata il 31 dicembre, rispetto a quella iniziata il primo gennaio dell’anno successivo.
Nel caso di specie, essendo acclarato che l’occupazione era iniziata fin dall’inizio dell’anno (cioè prima del 20 gennaio 2003) il termine quinquennale di decadenza deve essere quello del 31 dicembre 2008 e non quello del 31 dicembre 2009.