L’Assemblea della Camera ha approvato nella seduta del 31 marzo 2016 il disegno di legge n. 3329 che ratifica la Convenzione tra l’Italia e la Santa Sede in materia fiscale, ora trasmesso al Senato (A S 2309).
La Convenzione recepisce gli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie svolte da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, operanti presso enti della Santa Sede, detta disposizioni per lo scambio di informazioni tra le due Amministrazioni e fornisce attuazione alle disposizioni previste nel Trattato del Laterano in ordine alla esenzione dalle imposte per gli immobili di proprietà ecclesiastica.
L’introduzione dello scambio di informazioni ai fini fiscali, relativamente alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, consente alle autorità delle parti contraenti di operare un efficace contrasto all’evasione, con la previsione anche del superamento del segreto bancario.
Le richieste di informazioni potranno essere inoltrate alla parte contraente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione ma con riferimento a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal primo gennaio 2009, consentendo così di espletare le attività di controllo per la regolarizzazione del passato e per il periodo transitorio.
Per quanto riguarda il regime di tassazione delle rendite finanziarie di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia, operanti presso enti che svolgono professionalmente le attività finanziarie nello Stato della Città del Vaticano, viene stabilito che il pagamento delle imposte debba riguardare tutti i periodi ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione, a condizione che le somme che hanno concorso alla formazione delle attività derivino da redditi esenti ex articolo 17 del Trattato Lateranense, ovvero da somme non assoggettabili ad imposta in Italia, o da redditi per i quali sono prescritti i periodi di accertamento.
In ordine al regime di favore per alcuni edifici ecclesiastici, tassativamente indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato Lateranense, viene stabilita la esenzione dalla TASI per effetto dell’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 16/2014, mentre per la TARI manca ancora una corrispondente disposizione legislativa di esenzione. Ciò in aderenza con la sentenza della Cassazione n. 4027/2012, la quale in merito alla debenza della Tariffa Rifiuti per la sede della Pontificia Università Gregoriana ha ritenuto che la disposizione pattizia abbia solo valore programmatico, essendo carente della necessaria attuazione. La decisione in parola pone in discussione non l’obbligo dello Stato italiano di stabilire l’esenzione da ogni tributo, ma l’attuazione legislativa di tale impegno internazionale, mediante la ratifica della Convenzione fiscale, che rappresenta l’unico veicolo idoneo ad introdurre la norma di attuazione di tale obbligo. La conseguenza di tale assunto porta a ritenere che la clausola generale di esenzione non varrebbe nella ipotesi in cui la prestazione economica, oggi corrispondente ad un tributo, fosse un giorno trasformata in una tariffa (ad esempio la c.d. TARIFFA PUNTUALE di cui all’art. 1, commi 666 e 667 della L. n.147/2013 che determina la perdita della natura tributaria del prelievo).