Il TAR Lazio, Sez. II ter, con la sentenza n. 1301 del 29 gennaio 2016, è intervenuto a decidere sul ricorso presentato da commercianti concessionari di posti assegnati nei pubblici mercati di Roma o con posti fissi fuori dei mercati, per impugnare le modifiche apportate alle tariffe ed ai coefficienti moltiplicatori dalla delibera dell’Assemblea Capitolina n. 39/2014.
Sul tema, il Collegio ha richiamato il contenuto dell’art. 27 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 1992) che prevede il pagamento di un corrispettivo a favore dell’Ente proprietario della strada per l’uso particolare del suolo pubblico, nonché l’art. 63 del D.Lgs. n.446/1997 che attribuisce al Comune il potere di sottoporre al pagamento di un canone (COSAP) le occupazioni di aree, strade e spazi appartenenti al proprio demanio.
Sulla natura del canone, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2008 la quale ha affermato che il COSAP non debba essere considerato un tributo ma il corrispettivo per l’uso del bene pubblico, dovuto a fronte della concessione amministrativa assentita dal Comune, la cui cognizione va attribuita quindi al giudice amministrativo, salvo che trattisi di vertenze meramente patrimoniali, in relazione alle quali il Comune non eserciti il potere amministrativo, nel qual caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il TAR ha quindi ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Roma per la regolamentazione delle occupazioni di spazi pubblici ed il loro assoggettamento a tariffe determinate in base al valore commerciale delle località ed al beneficio economico ricavabile per gli occupanti.
Va ricordato che la richiamata sentenza della C.C. nell’escludere la natura tributaria del cosap aveva sottratto alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui al D.Lgs. n.546/1992 la giurisdizione delle vertenze riguardanti l’applicazione del canone, rinviandole appunto al giudice ordinario.