Le Commissioni Tributarie Provinciali di Cagliari, Roma e Milano, nel corso di giudizi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di cartelle esattoriali nella parte relativa ai compensi di riscossione ad Equitalia, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione) emanato in attuazione della Legge di delega n. 185/2008.
Nelle ordinanze di rimessione è stata sostenuta la violazione degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione per i seguenti motivi:
indicazione di compensi di riscossione diversi a seconda dell’ambito territoriale di appartenenza;
previsione di compensi non collegati ad alcuna capacità contributiuva del debitore;
compenso dovuto anche in assenza di una qualsiasi attività da parte dell’Agente della riscossione.
La difesa della Presidenza del Consiglio si è articolata nel senso di considerare l’aggio non finalizzato alla remunerazione delle singole attività di Equitalia, bensì destinato a coprire i costi complessivi del servizio ed è stata inoltre sostenuta la carente esposizione della fattispecie e del quadro normativo di riferimento, con richiesta, quindi, della inammissibilità.
Equitalia ha eccepito il difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza della questione, la errata censura dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, senza tener conto delle modifiche intervenute con l’art. 32 del D.L. n.185/2008 che ha previsto la determinazione dell’aggio direttamente dalla legge ed unica in tutto il territorio nazionale.
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n.129/2017, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto le ordinanze di rimessione sono state giudicate carenti sia nella descrizione della vicenda, sia nelle motivazioni in punto di rilevanza, per cui ne è risultata preclusa la possibilità per la Corte di verificare l’influenza delle questioni di legittimità sull’esito dei giudizi sui quali le stesse si sono incardinate.
La Consulta ha anche richiamato la declaratoria di inammissbilità pronunciata in precedenza (ordinanza n.147 del 2015) riferita ad analoghe questioni inerenti l’art. 17 del decreto legislativo n.112/1999.