Il Giudice di pace di Palermo ha sollevato questione di legittimità , con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 202, c. 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) nella parte in cui, prevedendo tra le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il BONIFICO BANCARIO, non contiene alcuna disposizione in ordine all’effetto solutorio nel caso di pagamento con tale mezzo.
Nell’opposizione ad una cartella esattoriale relativa ad una somma dovuta per multe stradali, l’attore ha chiesto l’annullamento della cartella deducendo di avere provveduto al pagamento con bonifico bancario, che l’Amministrazione ha ritenuto tardivo perché, se pure effettuato nei termini, sarebbe pervenuto all’Ente dopo la scadenza.
Ad avviso del Giudice di pace, la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento così effettuato determinerebbe una significativa disparità di trattamento rispetto a chi si avvalga del versamento in c/c postale (che prevede l’immediato accredito in favore dell’Amm.ne).
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per difetto di motivazione e per non sussistere alcuna disparità di trattamento in quanto l’art. 17 quinquies del D.L. n. 18/2016 ha chiarito, in sede di interpretazione autentica dell’art. 202, c. 2 del C. d. S., che l’effetto liberatorio si produce con l’accredito entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
La parte privata ha sostenuto che in base all’art. 17, c. 3, del D.Lgs. n.11/2010, l’ordine di pagamento impartito con la richiesta di bonifico può essere revocato entro la giornata precedente il giorno concordato per l’addebito, per cui l’istituto di credito potrebbe avviare l’esecuzione di tale ordine soltanto il giorno lavorativo successivo, differendo il momento dell’accredito ed inoltre, tra l’esecuzione del bonifico on line e l’accredito sul conto del beneficiario possono trascorrere anche tre giorni. Ciò costringerebbe il debitore ad effettuare l’operazione in anticipo rispetto alla scadenza per adempiere tempestivamente.
La Consulta ha rilevato che l’ordinanza di rimessione del Giudice di pace presenta una serie di lacune che impediscono alla Corte di svolgere l’iter logico argomentativo finalizzato alla valutazione circa la fondatezza o meno della questione di legittimità costituzionale: mancano i riferimenti temporali del pagamento, non sono fornite indicazioni circa la data in cui è stato impartito l’ordine di bonifico, nè quella dell’addebito sul conto corrente dell’ordinante, del momento in cui è avvenuto l’accredito, né è stato specificato se l’ordine è stato impartito on line o tramite lo sportello dell’istituto bancario, né se la tardività sia riferita al termine di 60 giorni ovvero a quella di 5 giorni, entrambi previsti dall’articolo 202, comma 1, del codice della strada, ai fini di beneficiare della riduzione dell’importo.
L’incompleta ricostruzione del quadro di riferimento, ad avviso della Corte, comporta, quindi, la necessità di dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 202, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) sollevata dal Giudice di pace di Palermo.