La Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 pubblica la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014, che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
La gestione dei rifiuti è disciplinata nel Capo VI (articoli da 24 a 50).
L’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio. Viene stabilito che gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ATO. Viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali una addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (ECOTASSA) .
L’articolo 45 prevede la introduzione di incentivi economici, da parte delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni.
La Ecotassa viene estesa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico. Vengono assoggettati al pagamento della ecotassa nella misura ridotta del 20 per cento tutti gli impianti classificati come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
Viene introdotta la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti.
Con l’articolo 42 vengono modificate le modalità per disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Vengono previste disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico (art. 37) e le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, con la possibilità di consentire riduzioni della TARI.
L’articolo 46 dispone l’abrogazione della norma che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg.
Vengono disciplinati gli obiettivi e le modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.
Viene prevista l’individuazione da parte dell’ISPRA dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.
Le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti vengono trasferite dal cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell’ambiente.