Al fine di individuare le ipotesi di esenzione o riduzione dal pagamento dell’IMU per tali situazioni , viene in rilievo il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) che ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214.
In base a tale norma si prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Relativamente all’accertamento di detta inagibilità o inabitabilità la stessa deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente da verificarsi poi a cura dell’ufficio. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello.
Il DM Economia e Finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni. Al punto 1.3 delle istruzioni, nella parte dedicata agli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si specifica che “…le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione”. Ne consegue che la dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata all’Ufficio per comunicare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione IMU, qualora l’Ufficio verifichi ed attesti l’effettiva sussistenza degli stessi, assurge al ruolo di dichiarazione iniziale per l’applicazione della riduzione stessa. La dichiarazione di variazione IMU dovrà, pertanto, essere presentata per comunicare la perdita della agevolazione (ad es.: utilizzo dell’immobile, inizio interventi di recupero edilizio che obbligano, in questo ultimo caso, al versamento dell’imposta sulla base del valore dell’area edificabile).
Per quanto concerne la esenzione dall’ima per i fabbricati inagibili o inabitabili la stessa può essere prevista per legge solo in casi di grave calamità. Le agevolazioni previste in materia di tributi locali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici della seconda metà del 2016 sono state modificate dalla recente legge di conversione del terzo decreto «sisma» (Dl 8/2017).
In particolare, la legge 45/2017 ha differito al 30 giugno 2017 il termine per l’emissione dell’ordinanza di sgombero dei fabbricati ai fini dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi, ha fissato al 16 dicembre 2017 la ripresa del versamento dei tributi sospesi (salvo rateizzazione) e a fine dicembre 2017 l’esecuzione degli altri adempimenti fiscali.
Per quanto concerne la normativa sulla Tari, in essa è prevista la esclusione totale dalla tassa per i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato che non possono essere sfruttati in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti. L’inutilizzabilità dell’immobile deve essere tuttavia verificabile in modo oggettivo: ad esempio, un locale senza collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, sarà esente dall’imposta, mentre un locale in cui sussistono gli allacciamenti è tassabile, anche se di fatto è inutilizzato, totalmente o per la maggior parte dell’anno. Quindi, se si possiede un immobile che, nonostante sia disabitato, non è né inagibile, né inabitabile ed è collegata alle reti idriche, elettriche e fognarie, lo stesso non sarà esentato dalla Tari; se, invece, l’immobile è inagibile o inabitabile, si avrà anche diritto alla riduzione del 50% della base imponibile Tasi.