Ai sensi del comma 708 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) dall’anno di imposta 2014 i Fabbricati Rurali Strumentali non sono più assoggettati al pagamento dell’IMU.
«A decorrere dell’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011» cita l’articolo 708 della Legge di Stabilità 2014 modificando così quanto era stato previsto per il 2012 ed il 2013. Nei due anni precedenti infatti erano esenti dall’IMU solamente i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni che secondo l’elenco Istat erano classificati montani o parzialmente montani.
I fabbricati rurali strumentali sono quegli immobili che sono accatastati nella categoria D/10. Nel caso in cui siano iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità deve risultare dagli atti catastali.
Un fabbricato per possedere le caratteristiche di ruralità deve rispettare due condizioni:
1) Possedere le caratteristiche di cui al D.L. n. 557/1993, secondo cui per riconoscere il carattere di fabbricati rurali alle costruzioni è necessario che le stesse siano necessarie allo svolgimento del’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. Il comma 3-bis dell’articolo 9 fornisce un elenco di attività per le quali, se i fabbricati sono destinati, scatta la natura di costruzione rurale.
Rientrano tra le destinazioni:
fabbricati destinati alla protezione delle piante;
fabbricati destinati alla conservazione dei prodotti agricoli;
fabbricati destinati alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
fabbricati destinati all’allevamento e al ricovero degli animali;
fabbricati destinati all’attività di agriturismo;
fabbricati adibiti ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento;
fabbricati adibiti ad abitazione per le persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
fabbricati ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.
2) Iscrizione al catasto degli immobili come “fabbricati rurali”.
L’IFEL nella sessione di approfondimento WEBINAR – Risposta ai quesiti formulati dai partecipanti di venerdì 8 giugno 2012 in relazione ai coltivatori diretti in pensione ha chiarito che a tale categoria non spetta la natura di coltivatore. Da ciò deriva che non è possibile godere dell’agevolazione per un fabbricato che, seppure iscritto in catasto come fabbricato rurale (requisito n. 2), non risulti al contempo adibito all’attività agricola (requisito n. 1). La mancanza del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di iap fa perdere ogni diritto alla esenzione .
Eguale ragionamento si riscontra per riconoscere, ai fini fiscali, il carattere di ruralità degli immobili, con i requisiti previsti dall’art. 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
Infatti per quanto concerne l’ipotesi relativa al pensionato agricoltore che non eserciti più alcuna attività sul proprio fondo e non abbia neppure concesso lo stesso in uso a terzi, deve escludersi il riconoscimento del carattere di ruralità del fabbricato ad uso abitativo di proprietà del pensionato e, conseguentemente, i connessi benefici fiscali , atteso che non sussiste il requisito richiesto dall’art. 9, comma 3, lett. d), in capo al pensionato, né in capo a terzi utilizzatori del fondo.